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137983
IDG810600166
81.06.00166 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mundo antonio
la tutela dell' interesse del lavoratore a domicilio alla stabilita' del rapporto
nota a pret. firenze 22 maggio 1979
Dir. lav., an. 54 (1980), fasc. 5, pt. 2, pag. 407-415
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d721; d763
nella sentenza annotata si stabilisce che la prescrizione dei diritti del lavoratore a domicilio non decorre in costanza di rapporto, dal momento che tale lavoratore non fruisce della tutela reale del posto prevista dalla legge n. 604/1966 e dall' art. 18 della legge n. 300/1970. l' a. critica questa affermazione, osservando che l' art. 1 della legge n. 604/1966, nel delineare l' ambito di applicabilita' della legge stessa, non distingue affatto tra rapporto di lavoro nell' impresa e lavoro a domicilio, per cui non sussistono ostacoli giuridici per l' applicazione, in caso di licenziamento illegittimo, dell' istituto della reintegrazione nel posto di lavoro. naturalmente il giudice potra' ordinare la reintegrazione del lavoratore solo dopo aver affrontato e risolto il problema del limite numerico dei dipendenti e dell' individuazione dell' unita' produttiva.
art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 35 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 1 l. 15 luglio 1966, n. 604 l. 18 dicembre 1973, n. 877
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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