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137999
IDG810600506
81.06.00506 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di majo adolfo
tutela civile e diritto di sciopero
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 31 (1980), fasc. 6-7, pt. 1, pag. 293-332
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d713; d04201
la tutela civile contro lo sciopero, afferma l' a., riguarda quella vasta serie di limiti che allo sciopero possono derivare non solo dall' esistenza del contratto individuale di lavoro, ma anche in via generale dal diritto dei contratti. in ordine ai due tipi di limiti l' a. compie un' indagine di carattere comparativo tra le diverse tradizioni socio-politiche, alcune delle quali non riconoscono allo sciopero natura di diritto, ma solo di liberta'. nel nostro sistema il diritto di sciopero e', per elaborazione giurisprudenziale, libero negli obiettivi, ma vincolato, nei mezzi di esplicazione, al rispetto del contratto individuale e del diritto dei contratti. questi limiti interni tendono a salvaguardare, secondo l' orientamento della cassazione, piu' che i valori comunque connessi al profitto, i valori riguardanti la stessa impresa come struttura produttiva, come impresa-istituzione. riguardo alle forme anomale di sciopero la giurisprudenza fa gravare sui lavoratori il rischio (di produzione) di un risultato non pertinente alla loro responsabilita', richiamando i principi di buona fede e correttezza nell' esecuzione dei contratti. solo recentemente i giudici costituzionali e la legislazione di sostegno hanno superato una prospettiva di metodo che ingabbiava il diritto di sciopero negli schemi civilistici e/o penalistic i, perseguendo i nuovi indirizzi del controllo garantistico e dell' "istituzionalizzazione dinamica" dei conflitti sindacali.
art. 40 cost. art. 1175 c.c. art. 1375 c.c. cass. 30 gennaio 1980, n. 711 c. cost. 27 dicembre 1974, n. 290
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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