| dopo alcune considerazioni preliminari in ordine alla rilevanza del
lavoro a tempo parziale, l' a. ne esamina le caratteristiche,
definendolo come lavoro non esclusivo per una durata inferiore a
quella normale, e ne ammette la legittimita' costituzionale. in
ordine alla disciplina del rapporto l' a. nega l' esistenza di
differenze notevoli con i rapporti a tempo pieno; esistono invece
particolari modalita' della prestazione che richiedono modifiche,
anche solo in via interpretativa, di singoli istituti (ad esempio il
calcolo dell' indennita' di anzianita'). esaminate le principali
forme di lavoro a tempo parziali nell' impiego pubblico e in quello
privato (medici ospedalieri, docenti universitari, contratti di
formazione-lavoro ecc.), l' a. descrive le proposte di
regolamentazione legislativa del part-time. tali proposte presentano
una sorprendente omogeneita', per quanto riguarda la durata, il
meccanismo di avviamento tramite richiesta nominativa, il divieto di
un secondo lavoro, la retribuzione proporzionale alla prestazione
oraria. il rischio insito nelle proposte e' quello di ridurre l'
attuale ampiezza del part-time ad un uso rigido, considerandolo
esclusivamente una variabile del calcolo economico dell' impresa.
esistono, invece, due interessi opposti: quello volto a creare una
fascia di manodopera funzionale all' impresa (piu' flessibile e
quindi piu' licenziabile), e quello di numerose categorie di
cittadini (handicappati, anziani, apprendisti, donne ecc.) per forme
di lavoro anomale, ma ugualmente protette.
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