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138000
IDG810600507
81.06.00507 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
loy gianni
la disciplina giuridica del rapporto a tempo parziale
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 31 (1980), fasc. 6-7, pt. 1, pag. 333-377
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d7441
dopo alcune considerazioni preliminari in ordine alla rilevanza del lavoro a tempo parziale, l' a. ne esamina le caratteristiche, definendolo come lavoro non esclusivo per una durata inferiore a quella normale, e ne ammette la legittimita' costituzionale. in ordine alla disciplina del rapporto l' a. nega l' esistenza di differenze notevoli con i rapporti a tempo pieno; esistono invece particolari modalita' della prestazione che richiedono modifiche, anche solo in via interpretativa, di singoli istituti (ad esempio il calcolo dell' indennita' di anzianita'). esaminate le principali forme di lavoro a tempo parziali nell' impiego pubblico e in quello privato (medici ospedalieri, docenti universitari, contratti di formazione-lavoro ecc.), l' a. descrive le proposte di regolamentazione legislativa del part-time. tali proposte presentano una sorprendente omogeneita', per quanto riguarda la durata, il meccanismo di avviamento tramite richiesta nominativa, il divieto di un secondo lavoro, la retribuzione proporzionale alla prestazione oraria. il rischio insito nelle proposte e' quello di ridurre l' attuale ampiezza del part-time ad un uso rigido, considerandolo esclusivamente una variabile del calcolo economico dell' impresa. esistono, invece, due interessi opposti: quello volto a creare una fascia di manodopera funzionale all' impresa (piu' flessibile e quindi piu' licenziabile), e quello di numerose categorie di cittadini (handicappati, anziani, apprendisti, donne ecc.) per forme di lavoro anomale, ma ugualmente protette.
art. 36 cost. l. 1 giugno 1977, n. 285
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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