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| IDG810600513 | |
| 81.06.00513 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| d' antona massimo
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| mutamento di mansioni e garanzie della retribuzione: sul primo e sul
secondo comma dell' art. 2103 cod. civ.
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| nota a cass. sez. lav. 10 agosto 1979, n. 4672
cass. sez. lav. 14 maggio 1979, n. 2783
pret. roma 26 aprile 1980
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 31 (1980), fasc. 6-7, pt. 2, pag.
710-720
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d7406; d74401
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| le due sentenze della cassazione rappresentano un visibile
superamento della rigidita' della nozione legale di retribuzione,
affermando che non tutte le indennita' genericamente retributive
rientrano nella retribuzione irriducibile ex art. 2103 c.c. . cio'
equivale ad ammettere che la nozione "unitaria" di retribuzione cede
il passo alla nozione desumibile da una corretta interpretazione dei
singoli istituti o delle specifiche garanzie che hanno ad oggetto la
retribuzione stessa. l' apparente divergenza delle conclusioni delle
due sentenze dipende quindi dalla diversita' delle ipotesi
considerate; la sentenza n. 4672/1979 riguarda la soppressione di una
indennita' fissa, corrisposta anche in caso di mancata prestazione
lavorativa e valutata a tutti gli effetti contrattuali, in un caso di
mutamento temporaneo di mansioni nell' ambito dell' equivalenza
professionale; e' questa un' ipotesi di irriducibilita' della
retribuzione, ex art. 2103 comma 1 c.c.. l' altra sentenza riguarda
invece la soppressione di un' indennita' corrisposta solo in caso di
effettiva presenza, in un caso di mutamento di categoria; questa
seconda ipotesi e' percio' quella dei limiti di legittimita' del
patto modificativo dell' oggetto dell' obbligazione di lavoro (in
quanto incidente sulla retribuzione) e va ricondotta al secondo comma
dell' art. 2103 ("ogni patto contrario e' nullo").
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| art. 2103 c.c.
art. 13 l. 20 maggio 1970, n. 300
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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