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138006
IDG810600513
81.06.00513 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
d' antona massimo
mutamento di mansioni e garanzie della retribuzione: sul primo e sul secondo comma dell' art. 2103 cod. civ.
nota a cass. sez. lav. 10 agosto 1979, n. 4672 cass. sez. lav. 14 maggio 1979, n. 2783 pret. roma 26 aprile 1980
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 31 (1980), fasc. 6-7, pt. 2, pag. 710-720
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7406; d74401
le due sentenze della cassazione rappresentano un visibile superamento della rigidita' della nozione legale di retribuzione, affermando che non tutte le indennita' genericamente retributive rientrano nella retribuzione irriducibile ex art. 2103 c.c. . cio' equivale ad ammettere che la nozione "unitaria" di retribuzione cede il passo alla nozione desumibile da una corretta interpretazione dei singoli istituti o delle specifiche garanzie che hanno ad oggetto la retribuzione stessa. l' apparente divergenza delle conclusioni delle due sentenze dipende quindi dalla diversita' delle ipotesi considerate; la sentenza n. 4672/1979 riguarda la soppressione di una indennita' fissa, corrisposta anche in caso di mancata prestazione lavorativa e valutata a tutti gli effetti contrattuali, in un caso di mutamento temporaneo di mansioni nell' ambito dell' equivalenza professionale; e' questa un' ipotesi di irriducibilita' della retribuzione, ex art. 2103 comma 1 c.c.. l' altra sentenza riguarda invece la soppressione di un' indennita' corrisposta solo in caso di effettiva presenza, in un caso di mutamento di categoria; questa seconda ipotesi e' percio' quella dei limiti di legittimita' del patto modificativo dell' oggetto dell' obbligazione di lavoro (in quanto incidente sulla retribuzione) e va ricondotta al secondo comma dell' art. 2103 ("ogni patto contrario e' nullo").
art. 2103 c.c. art. 13 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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