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138008
IDG810600515
81.06.00515 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
proto pisani andrea
la corte di cassazione muta orientamento in tema di efficacia nel tempo della provvisoria esecutorieta' della sentenza di reintegra
nota a cass. sez. lav. 15 luglio 1980, n. 4563 cass. sez. lav. 12 aprile 1980, n. 2348
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 31 (1980), fasc. 6-7, pt. 2, pag. 794-806
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d763
con le due sentenze annotate la cassazione si pronuncia di nuovo sulla questione della legittimita' o meno dell' estromissione del lavoratore, reintegrato sulla base di una sentenza pretorile dichiarativa dell' illegittimita' del licenziamento, a seguitodella sola pubblicazione della sentenza d' appello di riforma, prima del suo passaggio in giudicato. la corte afferma la illegittimita' dell' estromissione del lavoratore, con motivazioni, sostiene l' a., assolutamente corrette: a seguito della reintegrazione si ripristina infatti un normale rapporto di lavoro, che puo' venir meno soltanto per il passaggio in giudicato della sentenza di riforma di quella di primo grado o per il verificarsi di un normale evento risolutivo. il lavoratore illegittimamente estromesso puo' dunque chiedere la reintegrazione nel posto di lavoro in quanto nuovamente licenziato, con tutte le conseguenze di carattere sanzionatorio previste dall' art. 18 legge n. 300/1970.
art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 336 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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