| 138008 | |
| IDG810600515 | |
| 81.06.00515 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| proto pisani andrea
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| la corte di cassazione muta orientamento in tema di efficacia nel
tempo della provvisoria esecutorieta' della sentenza di reintegra
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| nota a cass. sez. lav. 15 luglio 1980, n. 4563
cass. sez. lav. 12 aprile 1980, n. 2348
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 31 (1980), fasc. 6-7, pt. 2, pag.
794-806
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d763
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| con le due sentenze annotate la cassazione si pronuncia di nuovo
sulla questione della legittimita' o meno dell' estromissione del
lavoratore, reintegrato sulla base di una sentenza pretorile
dichiarativa dell' illegittimita' del licenziamento, a seguitodella
sola pubblicazione della sentenza d' appello di riforma, prima del
suo passaggio in giudicato. la corte afferma la illegittimita' dell'
estromissione del lavoratore, con motivazioni, sostiene l' a.,
assolutamente corrette: a seguito della reintegrazione si ripristina
infatti un normale rapporto di lavoro, che puo' venir meno soltanto
per il passaggio in giudicato della sentenza di riforma di quella di
primo grado o per il verificarsi di un normale evento risolutivo. il
lavoratore illegittimamente estromesso puo' dunque chiedere la
reintegrazione nel posto di lavoro in quanto nuovamente licenziato,
con tutte le conseguenze di carattere sanzionatorio previste dall'
art. 18 legge n. 300/1970.
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| art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 336 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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