Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


138021
IDG810600550
81.06.00550 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bricola franco
l' art. 10 della legge bancaria
relazione svolta al xiii convegno di studio "enrico de nicola" su "problemi penali della legislazione bancaria", spoleto 9-11 maggio 1980
Giur. comm., an. 7 (1980), fasc. 5, pt. 1, pag. 741-763
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18124; d537
l' a. tratta la problematica relativa all' obbligo di denuncia dei reati contemplati dal c.d. diritto penale bancario, nell' ambito della disciplina contenuta nell' art. 10 della legge bancaria. i rapporti tra i principi generali del diritto penale e le esigenze proprie del settore di cui si tratta rendono non facilmente determinabile la qualificazione della posizione attribuita al governatore della banca d' italia: egli ha un dovere assoluto di denuncia, oppure puo' valutare discrezionalmente il momento dell' inoltro della denuncia stessa, cosi' da poter prendere in tempo i provvedimenti necessari alla salvaguardia delle strutture del mercato del credito? in che misura tale esigenza puo' essere soddisfatta senza rischiare l' inquinamento delle prove? la c.d. "moratoria", della cui opportunita' l' a. e' un sostenitore, deve trovare maggiore concretizzazione a livello normativo.
art. 361 c.p. art. 362 c.p. art. 328 c.p. art. 326 c.p. art. 97 l. 7 marzo 1938, n. 141 art. 10 comma 2 r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 art. 2 comma 3 l. 7 giugno 1974, n. 216 art. 9 comma 4 l. 24 ottobre 1977, n. 801 art. 109 cost. art. 2 comma 2 c.p.p. art. 25 comma 2 cost. art. 19 l. 7 marzo 1938, n. 141 art. 112 cost. c. cost. 20 ottobre 1963, n. 154 art. 10 l. 7 marzo 1938, n. 141
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati