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138033
IDG810600569
81.06.00569 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pacchi pesucci stefania
il termine per l' adempimento nel concordato preventivo
nota a app. bologna 31 luglio 1979
Giur. comm., an. 7 (1980), fasc. 5, pt. 2, pag. 784-806
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31300
rilevato preliminarmente come il concordato preventivo sia uno degli istituti fallimentari che maggiormente risente dell' inadeguatezza della relativa disciplina di fronte alle mutate condizioni economiche, l' a. passa a commentare specificatamente le argomentazioni che la corte di appello di bologna ha portato a sostegno della sua tesi, circa la mancanza di legittimazione del tribunale a stabilire una data entro la quale i creditori dovranno essere soddisfatti. tale impostazione non e' condivisa dall' a.. la riflessione sulla struttura caratteristica del concordato preventivo porta l' a. a pronunciarsi circa la funzione ed il significato della sentenza di omologazione, indi ad esaminare la natura giuridica della cessione concordataria, facendo rilevare le differenze tra questa e la cessione civilistica. tali considerazioni consentono all' a. di affermare che il momento negoziale, del quale non si puo' negare l' inserimento nel procedimento di concordato preventivo, puo' essere giuridicamente qualificato come mandato in "rem propriam"; e che, inoltre, l' apposizione di un termine e' attivita' perfettamente in chiave con lo scopo dell' a.g. in sede di omologazione.
art. 160 comma 2 n. 2 l. fall. art. 182 l. fall. art. 168 l. fall. art. 169 l. fall. art. 55 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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