| l' a., prendendo le mosse dalla esperienza connessa all' applicazione
della l. 20 marzo 1975, n. 70, e del primo contratto di categoria del
"parastato", sostiene che la figura di dirigente che e' emersa in
tale contesto realizza i principi del decentramento delle funzioni e
della responsabilizzazione dei livelli intermedi, distinguendo la
figura del dirigente per obiettivi da quella del dirigente per
prodotto. nel secondo contratto, le profonde innovazioni alla
struttura stipendiale della dirigenza possono essere interpretate,
sempre secondo l' a., come un primo passo verso una nuova
impostazione tendente ad affermare una dirigenza individuata
principalmente attraverso la funzione svolta. e' fatto anche un
riferimento, al riguardo, al tema, intimamente connesso, della
configurazione nuova del funzionario direttivo. la impostazione del
ministro per la pubblica funzione, prof. giannini, nel suo "rapporto"
al parlamento sulla pubblica amministrazione, nella parte in cui, a
proposito delle strutture direzionali, tende ad individuare una
dirigenza di "elite", non e' condivisa dall' a. che ritiene che tale
tesi non si concili ne' con l' esperienza del parastato, ne' con
quella della dirigenza del settore privato, che ha ormai abbandonato
da tempo la figura del dirigente coma alter ego dell' imprenditore.
se il dirigente e' anch' egli un lavoratore subordinato dell'
azienda, e' in questo ambito che vanno ricercati i connotati che ne
definiscono posizioni e funzioni. da queste, esulano quelle funzioni
politiche alle quali, inevitabilmente, sarebbe chiamato chi svolgesse
quel ruolo di stretta partecipazione alle scelte della pubblica
amministrazione, che il giannini sembra voler affidare a colui che
definisce dirigente pubblico.
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