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138074
IDG810600883
81.06.00883 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cabibbo salvatore
sull' art. 8 della legge n. 533/1973
nota a cass. sez. lav. 15 maggio 1980, n. 3225
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 31 (1980), fasc. 9, pt. 3, pag. 102-109
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d761; d4193
l' art. 8 della legge n. 533/1973, afferma la sentenza annotata, nel sancire l' irrilevanza dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatisi nelle procedure amministrative riguardanti controversie previdenziali, non estende il suo ambito di applicazione alla richiesta iniziale rivolta all' istituto assicuratore. l' a. critica tale interpretazione, sostenendo che la norma citata e' chiamata a sanare i vizi, le preclusioni e le decadenze verificatisi anche in relazione alla domanda introduttiva del procedimento stesso; non ha senso, infatti, argomentare che la natura eminentemente processuale di tale norma non puo' incidere sulla natura sostanziale delle decadenze conseguenti alla tardivita' delle domande iniziali. cio' perche' e' lecito dubitare della distinzione tra decadenza sostanziale e decadenza processuale, trattandosi di un unico istituto giuridico che trova via via applicazione nell' ambito delle diverse branche del diritto: quindi, in presenza di una norma che svuota di contenuto le decadenze senza che vengano fissati limiti o la tipologia di queste ultime, non puo' correttamente operarsi una tale distinzione al fine di limitare l' ambito di applicazione della stessa norma.
art. 8 l. 11 agosto 1973, n. 533
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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