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| IDG810600883 | |
| 81.06.00883 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cabibbo salvatore
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| sull' art. 8 della legge n. 533/1973
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| nota a cass. sez. lav. 15 maggio 1980, n. 3225
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 31 (1980), fasc. 9, pt. 3, pag.
102-109
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d761; d4193
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| l' art. 8 della legge n. 533/1973, afferma la sentenza annotata, nel
sancire l' irrilevanza dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze
verificatisi nelle procedure amministrative riguardanti controversie
previdenziali, non estende il suo ambito di applicazione alla
richiesta iniziale rivolta all' istituto assicuratore. l' a. critica
tale interpretazione, sostenendo che la norma citata e' chiamata a
sanare i vizi, le preclusioni e le decadenze verificatisi anche in
relazione alla domanda introduttiva del procedimento stesso; non ha
senso, infatti, argomentare che la natura eminentemente processuale
di tale norma non puo' incidere sulla natura sostanziale delle
decadenze conseguenti alla tardivita' delle domande iniziali. cio'
perche' e' lecito dubitare della distinzione tra decadenza
sostanziale e decadenza processuale, trattandosi di un unico istituto
giuridico che trova via via applicazione nell' ambito delle diverse
branche del diritto: quindi, in presenza di una norma che svuota di
contenuto le decadenze senza che vengano fissati limiti o la
tipologia di queste ultime, non puo' correttamente operarsi una tale
distinzione al fine di limitare l' ambito di applicazione della
stessa norma.
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| art. 8 l. 11 agosto 1973, n. 533
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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