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138123
IDG810600314
81.06.00314 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
libertini mario
l' imprenditore e gli obblighi di contrarre
Vita not., an. 32 (1980), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 630-666
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31102
l' obbligo di contrarre non puo' essere illimitato sotto il profilo quantitativo: se l' impresa fosse obbligata ad esaudire qualunque richiesta, si esporrebbe a un rischio troppo grave, non giustificato da quell' esigenza di tutela del consumatore cui mira la disciplina dell' obbligo di contrarre. sotto questo profilo, si ritiene tradizionalmente che l' obbligo di contrarre sussista solo entro i limiti delle richieste compatibili con i mezzi ordinari dell' impresa. in effetti il limite costituito dai "mezzi ordinari" dell' impresa e' previsto soltanto dall' art. 1679 c.c., ma la norma puo' essere applicata per analogia agli altri casi di obbligo di contrarre, non potendosi pensare che il legislatore abbia voluto prevedere obblighi di contrarre di contenuto illimitato.
art. 1679 c.c. art. 2951 c.c. art. 41 comma 2 cost. art. 41 comma 3 cost. art. 43 cost. art. 2597 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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