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Documento


138124
IDG810600315
81.06.00315 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ragusa maggiore giuseppe
validita' dell' assegno bancario tratto su banchiere di fatto
Vita not., an. 32 (1980), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 667-674
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31410
una societa' esercente il credito di fatto, resta pur sempre validamente costituita, pur se dovra' procedersi al suo scioglimento. cio' determina una rilevantissima conseguenza e cioe' che tale societa' rimarra' sottoposta a tutta la disciplina bancaria e percio', in caso di insolvenza, alla liquidazione coatta amministrativa e non al fallimento. resta inoltre confermato, in tal modo, che tutti gli atti creati da questa societa' o tutti gli atti compiuti su di essa devono ritenersi eseguiti da o su di un istituto di credito. pertanto la soluzione affermativa data dalla corte suprema al quesito se debba essere considerato assegno in senso proprio quello tratto su di un banchiere di fatto merita di essere condivisa.
d.l. 12 marzo 1936, n. 375 l. 7 marzo 1938, n. 141
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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