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138136
IDG810600327
81.06.00327 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
grosso giuseppe
necessarieta' dell' autorizzazione ex art. 703 comma 4 c.c. anche nell' ipotesi in cui il testatore abbia disposto l' alienazione di un bene ereditario
Vita not., an. 32 (1980), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 996-1006
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d302820
la funzione tipica dell' autorizzazione prevista dal 4 comma dell' art. 703 c.c. e' quella di rimuovere un limite legale all' esercizio di un diritto o di un potere che gia' spetta al soggetto agente, senza avere alcuna funzione costitutiva od integrativa della capacita'. l' inesistenza di essa comporta che il negozio compiuto e' indubbiamente viziato, anche se la legge non indica la natura di tale vizio ne' la sua sanzione. argomentando dal fatto che nella ipotesi in esame manca un elemento estrinseco al negozio stesso e non un suo elemento essenziale o costitutivo, ovvero un' espressa comminatoria di tale sanzione, si esclude la nullita' del negozio dispositivo non autorizzato e se ne ipotizza la inefficacia o, piu' precisamente, la inopponibilita' verso quei soggetti a tutela dei quali l' autorizzazione stessa e' prevista.
art. 703 comma 4 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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