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138139
IDG810600330
81.06.00330 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
jaeger pier giusto
i "gruppi" tra diritto interno e prospettive comunitarie
relazione all' incontro del centro nazionale di prevenzione e difesa sociale sul tema "il gruppo di societa' e il bilancio consolidato di gruppo", milano, 15 settembre 1980
Giur. comm., an. 7 (1980), fasc. 6, pt. 1, pag. 916-926
d3114; d87009; d8701; d87122
il nostro ordinamento positivo conosce la nozione di controllo e ne fa applicazione in diversi campi; ma non enuncia e non determina una fattispecie di "gruppo", utilizzabile in materia societaria, con particolare riferimento alla redazione di bilanci consolidati ed altri problemi del diritto delle societa' di capitali. sotto questo profilo, la settima direttiva cee colmerebbe una lacuna del sistema. nella disciplina degli artt. 2359 e 2359 bis c.c. il rapporto di controllo di una societa' sull' altra, inteso come situazione "potenziale" di esercizio di influenza dominante, e' sufficiente per far scattare i divieti previsti nel secondo articolo. invece nelle norme della proposta di direttiva cee la situazione "potenziale" di controllo funziona come presunzione (relativa) dell' esistenza di un gruppo, che puo' essere superata ove si dimostri che l' impresa controllante non "esercita effettivamente la sua influenza dominante in modo che l' insieme di tali imprese si trovi sottoposta alla direzione unica dell' impresa controllante".
art. 2359 c.c. art. 2359 bis c.c. l. 3 aprile 1979, n. 95
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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