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138145
IDG810600337
81.06.00337 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bonfatti sido
la formazione dello stato passivo: v - le dichiarazioni tardive di crediti
rassegna di giurisprudenza
Giur. comm., an. 7 (1980), fasc. 6, pt. 1, pag. 985-1052
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31362
l' insinuazione tardiva riguarda tutti i creditori che non abbiano depositata la loro domanda di insinuazione entro il termine, rispettando il quale essa sarebbe stata considerata tempestiva; nella maggior parte dei casi il termine si identifica con il compimento dell' udienza di verifica, ma anche i creditori residenti all' estero, che non abbiano usufruito del termine prorogato ex art. 92 secondo comma l. fall., non si vedranno per questo preclusa la possibilita' di insinuarsi nel fallimento. in dottrina l' orientamento prevalente richiede, perche' si possa dar luogo all' ammissione al passivo del credito tardivo con decreto del giudice delegato, il giudizio favorevole tanto di quest' ultimo quanto del curatore. anche in giurisprudenza la tesi prevalente e' quella che riconosce carattere ostativo -rispetto alla possibilita' di un' ammissione immediata del credito- alla contestazione del curatore fallimentare.
art. 92 l. fall. art. 101 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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