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138148
IDG810600340
81.06.00340 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
caputo eduardo
interferenze tra giudizio ordinario e giudizio di verifica dei crediti nel fallimento
nota a cass. sez. i civ. 29 gennaio 1980, n. 680
Giur. comm., an. 7 (1980), fasc. 6, pt. 2, pag. 872-874
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31362; d40238
il concetto di litispendenza presuppone l' identita' dei soggetti che sono parti nei due procedimenti. il che non puo' sicuramente affermarsi con riguardo alla fattispecie in esame, dato che il giudizio di cognizione ha come suoi protagonisti il creditore e il debitore, mentre invece nel procedimento di verifica, il luogo di quest' ultimo e' presente il curatore del fallimento. con la domanda proposta in sede ordinaria, il creditore richiede unicamente l' accertamento del suo credito e la condanna del debitore al pagamento, laddove, invece, con la richiesta di ammissione al passivo il creditore chiede altresi' il riconoscimento del suo diritto a partecipare al riparto dell' attivo. inoltre, mentre nel primo giudizio non vi e' posto per discutere del carattere eventualmente privilegiato del credito, nel secondo tale tema costituisce parte notevole dell' indagine riservata al giudice delegato.
art. 52 l. fall. art. 101 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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