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138151
IDG810600343
81.06.00343 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cabras giovanni
concordato preventivo di societa' trasformata: effetti sui soci gia' illimitatamente responsabili
nota a cass. sez. i civ. 10 luglio 1979, n. 3945
Giur. comm., an. 7 (1980), fasc. 6, pt. 2, pag. 889-899
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31300
se il concordato, a differenza del fallimento, e' affidato alla disponibilita' delle parti, le quali regolano in un unico accordo tutta la posizione dell' impresa insolvente nei modi e nei limiti ritenuti opportuni da esse, non appare priva di senso la soluzione accolta dalla legge del 1903 che condizionava l' effetto remissorio del concordato sociale per i soci illimitatamente responsabili alla previsione di una esplicita clausola in tal senso, come sicuramente doveva avvenire prima che il legislatore intervenisse per disciplinare la materia. il mutamento di prospettiva apportato dalla legge fallimentare del 1942 pertanto ha significato indubbiamente una facilitazione per la liberazione dei soci dalla responsabilita' ultraconcordataria, ma non ha significato il venir meno del presupposto fondamentale per l' estensione ai soci dell' efficacia dell' accordo e cioe' l' uguaglianza e la coerenza delle loro posizioni creditorie.
art. 184 l. fall. art. 2499 c.c. l. 24 giugno 1903, n. 197
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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