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138155
IDG810600349
81.06.00349 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bonfatti sido
nota a trib. milano 16 luglio 1979
Giur. comm., an. 7 (1980), fasc. 6, pt. 2, pag. 987-996
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31362
secondo un orientamento che si puo' dire ormai consolidato, l' effetto preclusivo derivante dalla decisione resa su di una domanda, rispetto alla proponibilita' di altre domande connesse alla prima sotto il profilo oggettivo -quel che talora si definisce anche come il fenomeno della consumazione dell' azione- si puo' estendere al di la' del dedotto (e cioe' di quanto ha costituito l' oggetto espresso del giudizio), sino a ricomprendere anche il deducibile: intendendosi con questa espressione l' insieme delle ragioni giuridiche che pur non essendo state fatte valere in causa in modo esplicito, tuttavia avrebbero potuto -o dovuto- esserlo, in via di azione o di eccezione. ne deriva pertanto che a giudizio definitivo rimangono precluse tutte le questioni anche non proposte, comprese nella sfera logico-giuridica della decisione o con questa non compatibile.
art. 93 l. fall. art. 101 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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