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138164
IDG810600785
81.06.00785 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
zanotti marco
ancora in tema di controlli sanitari sul lavoratore
nota a pret. pen. pavia 6 dicembre 1979
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 31 (1980), fasc. 8, pt. 4, pag. 438-444
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7704
la sentenza annotata ribadisce la portata applicativa dell' art. 5 della legge n. 300/1970, ricomprendendo in essa i lavoratori avviati al lavoro e non ancora assunti quali soggetti tutelati e, correlativamente, il divieto, per il datore di lavoro, di procedere ad accertamenti sanitari sulla idoneita' fisica degli stessi, se non per il tramite di enti pubblici. la soluzione adottata, osserva l' a., appare del tutto corretta, sebbene l' orientamento prevalente della giurisprudenza vada in senso opposto, sostenendosi l' assenza del divieto di sottoporre a visita di idoneita' i lavoratori assumendi da parte di medico fiduciario del datore di lavoro. ma scopo della norma in esame e' la garanzia dell' obiettivita' dell' accertamento medico e la tutela della privacy del lavoratore contro il pericolo di ingerenze di un terzo nella sfera della personalita' intima. anzi, a rigore, conclude l' a., non solo di tutela della riservatezza si tratta, ma, ulteriormente, di tutela della liberta' e della dignita' del lavoratore, beni parimenti lesi allorche' alla controparte venisse mantenuto il potere di soddisfare un proprio interesse totalmente unilaterale e percio' incontrollabile.
art. 5 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 8 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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