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| IDG810600984 | |
| 81.06.00984 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| gentili belloni giovanni
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| natura dei contributi previdenziali e procedimento nelle relative
controversie
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| nota a cass. 3 luglio 1979, n. 3711
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| Riv. it. prev. soc., vol. 198, an. 33 (1980), fasc. 5-6, pt. 1, pag.
899-911
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d74461
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| la sentenza in esame fissa alcuni principi sia in merito al
procedimento nelle controversie previdenziali, sia riguardo alla
natura del premio o contributo assicurativo. per quanto riguarda il
primo punto la corte ha stabilito un importante principio: l' art.
443 c.p.c. parlando di ricorso amministrativo si riferisce al ricorso
in prima istanza, la norma ha voluto abbreviare i tempi lunghi della
procedura amministrativa consentendo alle parti di adire l' autorita'
giudiziaria dopo 180 giorni dalla presentazione del primo ricorso. il
secondo principio riguarda la natura del contributo previdenziale:
afferma la corte che il contributo e' una figura tipica, non si
possono estendere al settore assicurativo previdenziale i principi
costituzionali relativi all' imposizione fiscale e cioe' la
titolarita' del solo erario ad esigere le imposte e la generalita' e
proporzionalita' del dovere tributario. l' a. osserva che il potere
impositivo dello stato non si estrinseca in una unica categoria di
prelievo, ma da' origine a varie categorie di tributi come l'
imposta, il contributo fiscale, la tassa e il contributo
previdenziale che hanno tutti una natura e una disciplina ben
specifica. attualmente le prestazioni pubbliche pensionistiche ed
infortunistiche sono finanziate dai lavoratori e dai datori di lavoro
e sono dirette a quegli stessi lavoratori che hanno versato e per i
quali e' stato versato quanto previsto dalle singole forme
previdenziali.
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| art. 443 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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