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138213
IDG810601170
81.06.01170 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
saia giuseppe
rilevanza sostanziale e processuale del pagamento dei contributi ai fini del cosiddetto "condono" delle sanzioni
nota a pret. milano 16 luglio 1980, n. 1470
Prev. soc., an. 36 (1980), fasc. 5, pag. 1248-1251
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d74461
la sentenza stabilisce che l' esonero dal pagamento delle sanzioni civili, in caso di versamento dei contributi entro il termine di legge, comporta l' estinzione dell' obbligazione accessoria solo quando l' obbligazione contributiva sia stata adempiuta. l' a. concorda con tale interpretazione, osservando che il legislatore, nell' evidente presupposto della esistenza, esigibilita' e liquidita' dei crediti dell' inps, ha semplicemente introdotto una causa di esonero dal pagamento delle sanzioni a favore di coloro che provvedano, entro un certo termine, a regolarizzare la propria posizione. in sostanza, sostiene l' a., il c.d. esonero puo' essere definito come la previsione legislativa di un modo atipico di estinzione (non satisfattorio) delle obbligazioni per le sanzioni civili e amministrative: la causa di estinzione consiste nell' assolvimento dei debiti contributivi scaduti.
l. 29 febbraio 1980, n. 33
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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