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138217
IDG810601174
81.06.01174 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
iotti gigliola
riflessioni su un recente orientamento in tema di redditi da lavoro subordinato e ritenuta alla fonte
nota a trib. modena 10 febbraio 1979
Riv. dir. lav., an. 31 (1979), fasc. 4, pt. 2, pag. 551-561
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d21802; d21822
secondo la sentenza annotata il privilegio, che assiste i crediti dello stato per imposte dirette, non si estende al credito nei confronti del datore di lavoro obbligato ad operare ritenute d' acconto sulle retribuzioni, che abbia omesso di effettuare il versamento, poiche' tale credito non ha natura d' imposta. l' a. concorda con tale soluzione, osservando che l' obbligazione tributaria in senso proprio non sorge parallelamente e progressivamente alla produzione del reddito, ma solo al compimento del periodo d' imposta, quando il suo ammontare viene definitivamente accertato e quantificato. pertanto nel momento in cui la ritenuta viene effettuata l' obbligazione tributaria non si e' ancora perfezionata ed e', quindi, inesistente.
art. 23 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 2752 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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