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138232
IDG810601190
81.06.01190 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
balestrieri federico
"eccessiva morbilita'", interpretazione equitativa e clausole contrattuali di comporto: l' ultima parola all' interprete
nota a cass. 21 giugno 1980, n. 3923 cass. 29 marzo 1980, n. 2073
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 31 (1980), fasc. 10-11, pt. 2, pag. 936-986
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d74470; d74700; d746
nelle sentenze annotate si afferma la legittimita' del licenziamento del lavoratore per eccessiva morbilita' quando sia superato il periodo di comporto; ove questo non sia stabilito dalla normativa collettiva, spetta al giudice di merito stabilirne la durata, ricorrendo agli usi e ai criteri dell' equita'. l' a., pur concordando in via generale con le due sentenze, critica la prospettiva del ricorso all' equita', che darebbe luogo a soluzioni differenti a seconda dei convincimenti dei magistrati: e' quindi auspicabile un maggiore impegno, da parte delle associazioni sindacali, a dare alla materia una regolamentazione meno generica. in particolare oggi l' interprete e' chiamato a risolvere il difficile problema dell' arco temporale entro cui procedere al cumulo delle varie assenze, ove questo non sia previsto dai contratti collettivi; a tale proposito l' a. suggerisce di cumulare fra loro, tutte e soltanto, le assenze che si sono verificate nel periodo di eccessiva morbilita', caratterizzato da prestazione irregolare e discontinua, nell' ambito temporale di vigenza del contratto collettivo.
art. 2110 c.c. art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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