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| IDG810601190 | |
| 81.06.01190 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| balestrieri federico
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| "eccessiva morbilita'", interpretazione equitativa e clausole
contrattuali di comporto: l' ultima parola all' interprete
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| nota a cass. 21 giugno 1980, n. 3923
cass. 29 marzo 1980, n. 2073
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 31 (1980), fasc. 10-11, pt. 2, pag.
936-986
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d74470; d74700; d746
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| nelle sentenze annotate si afferma la legittimita' del licenziamento
del lavoratore per eccessiva morbilita' quando sia superato il
periodo di comporto; ove questo non sia stabilito dalla normativa
collettiva, spetta al giudice di merito stabilirne la durata,
ricorrendo agli usi e ai criteri dell' equita'. l' a., pur
concordando in via generale con le due sentenze, critica la
prospettiva del ricorso all' equita', che darebbe luogo a soluzioni
differenti a seconda dei convincimenti dei magistrati: e' quindi
auspicabile un maggiore impegno, da parte delle associazioni
sindacali, a dare alla materia una regolamentazione meno generica. in
particolare oggi l' interprete e' chiamato a risolvere il difficile
problema dell' arco temporale entro cui procedere al cumulo delle
varie assenze, ove questo non sia previsto dai contratti collettivi;
a tale proposito l' a. suggerisce di cumulare fra loro, tutte e
soltanto, le assenze che si sono verificate nel periodo di eccessiva
morbilita', caratterizzato da prestazione irregolare e discontinua,
nell' ambito temporale di vigenza del contratto collettivo.
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| art. 2110 c.c.
art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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