| l' inquadramento del disegno di legge n. 464/s nel complesso dei
progetti di riforma dei trattamenti pensionistici offre
preliminarmente lo spunto all' a. per rilevare come l' invalidita'
pensionabile, quale risulterebbe dalla proposte di revisione della
relativa disciplina, appaia eccessivamente avulsa sia dal necessitato
inserimento tra le prestazioni erogabili dalla tutela pensionistica
generale sia dal contesto conseguente alla gia' intervenuta riforma
sanitaria. proponendosi pertanto di condurre la disamina in un
profilo di sistematicita', l' a. avanza in primo luogo numerose
riserve formali e sostanziali sui "deterrenti" che, secondo il
disegno di legge n. 464/s, dovrebbero concorrere a contenere il
fenomeno del pensionamento per invalidita', per sostenere viceversa
per questo rispetto l' impellenza di incidere, "a monte", sulle norme
permissive che hanno consentito l' inclusione nel novero
previdenziale di cittadini che non potevano vantare la qualifica di
lavoratori e, "a valle", sulle numerose disposizioni, che, in certa
misura, hanno incentivato il contenzioso in materia d' invalidita',
dequalificando la spesa dal filone propriamente previdenziale.
passando quindi alla proposta di adottare il riferimento all'
incapacita' di lavoro, l' autore esprime l' avviso che, per il
disallineamento che ne deriverebbe dal tessuto europeo e per coerenza
con il dettato costituzionale, occorrerebbe mantenere nella sostanza
l' attuale formula definitoria della invalidita' pensionabile, che
meriterebbe di essere modificata soltanto prevedendo la
subordinazione del giudizio sulla riduzione della capacita' di
guadagno alla contestuale ricorrenza di una consistente riduzione
percentuale della capacita' lavorativa, per evitare che i fattori
individuali e sociali prendano anche in futuro il sopravvento sugli
elementi biologici. la distinzione dei due gradi di invalidita', la
pressoche' integrale conservazione della pensione privilegiata d'
invalidita' secondo la regolamentazione attuale e la prevista
sopravvivenza, per singole categorie di lavoratori, delle norme in
materia di invalidita' specifiche e per causa di servizio, paiono poi
all' a. determinare un quadro estremamente confuso. da qui la
proposta alternativa che l' invalidita' pensionabile debba avere
normalmente il suo "retroterra" qualificante nella malattia di lunga
durata oppure, se ne ricorre il caso, nell' occorso infortunio o nel
manifestarsi della malattia professionale, e che, in luogo di due
gradi d' invalidita', sia piu' opportuno introdurre, con adeguata
armonizzazione con la tutela per gli infortuni sul lavoro e per le
malattie professionali, due specie d' invalidita', la prima delle
quali determinata da cause generiche e la seconda in rapporto causale
diretto con l' attivita' lavorativa svolta. in base a tali
conclusioni, l' a. prende infine posizione sulle modalita' di
accertamento dello stato invalidante, tema del tutto trascurato nel
disegno di legge n. 464/s, propugnando che nel mantenimento dell'
unitarieta' del procedimento amministrativo, anche dopo l' attuazione
dell' art. 75 della legge di riforma sanitaria, il parere debba
essere espresso agli organi competenti a deliberare da un collegio
medico-legale, che, per la sua composizione e al di la' della stessa
formula definitoria dell' invalidita' pensionabile, garantirebbe la
massima razionalita', rigorosita' ed obbiettivita' di giudizio.
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