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138237
IDG810601211
81.06.01211 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
trevisi vito
rilievi critici sul disegno di legge n. 464/5 in un profilo sistematico dell' invalidita' pensionabile
Prev. soc., an. 36 (1980), fasc. 2-3, pag. 311-359
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7031
l' inquadramento del disegno di legge n. 464/s nel complesso dei progetti di riforma dei trattamenti pensionistici offre preliminarmente lo spunto all' a. per rilevare come l' invalidita' pensionabile, quale risulterebbe dalla proposte di revisione della relativa disciplina, appaia eccessivamente avulsa sia dal necessitato inserimento tra le prestazioni erogabili dalla tutela pensionistica generale sia dal contesto conseguente alla gia' intervenuta riforma sanitaria. proponendosi pertanto di condurre la disamina in un profilo di sistematicita', l' a. avanza in primo luogo numerose riserve formali e sostanziali sui "deterrenti" che, secondo il disegno di legge n. 464/s, dovrebbero concorrere a contenere il fenomeno del pensionamento per invalidita', per sostenere viceversa per questo rispetto l' impellenza di incidere, "a monte", sulle norme permissive che hanno consentito l' inclusione nel novero previdenziale di cittadini che non potevano vantare la qualifica di lavoratori e, "a valle", sulle numerose disposizioni, che, in certa misura, hanno incentivato il contenzioso in materia d' invalidita', dequalificando la spesa dal filone propriamente previdenziale. passando quindi alla proposta di adottare il riferimento all' incapacita' di lavoro, l' autore esprime l' avviso che, per il disallineamento che ne deriverebbe dal tessuto europeo e per coerenza con il dettato costituzionale, occorrerebbe mantenere nella sostanza l' attuale formula definitoria della invalidita' pensionabile, che meriterebbe di essere modificata soltanto prevedendo la subordinazione del giudizio sulla riduzione della capacita' di guadagno alla contestuale ricorrenza di una consistente riduzione percentuale della capacita' lavorativa, per evitare che i fattori individuali e sociali prendano anche in futuro il sopravvento sugli elementi biologici. la distinzione dei due gradi di invalidita', la pressoche' integrale conservazione della pensione privilegiata d' invalidita' secondo la regolamentazione attuale e la prevista sopravvivenza, per singole categorie di lavoratori, delle norme in materia di invalidita' specifiche e per causa di servizio, paiono poi all' a. determinare un quadro estremamente confuso. da qui la proposta alternativa che l' invalidita' pensionabile debba avere normalmente il suo "retroterra" qualificante nella malattia di lunga durata oppure, se ne ricorre il caso, nell' occorso infortunio o nel manifestarsi della malattia professionale, e che, in luogo di due gradi d' invalidita', sia piu' opportuno introdurre, con adeguata armonizzazione con la tutela per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali, due specie d' invalidita', la prima delle quali determinata da cause generiche e la seconda in rapporto causale diretto con l' attivita' lavorativa svolta. in base a tali conclusioni, l' a. prende infine posizione sulle modalita' di accertamento dello stato invalidante, tema del tutto trascurato nel disegno di legge n. 464/s, propugnando che nel mantenimento dell' unitarieta' del procedimento amministrativo, anche dopo l' attuazione dell' art. 75 della legge di riforma sanitaria, il parere debba essere espresso agli organi competenti a deliberare da un collegio medico-legale, che, per la sua composizione e al di la' della stessa formula definitoria dell' invalidita' pensionabile, garantirebbe la massima razionalita', rigorosita' ed obbiettivita' di giudizio.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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