Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


138252
IDG810700034
81.07.00034 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
geri vinicio
massimale di polizza, svalutazione monetaria, mora dell' assicuratore della responsabilita' civile
relazione al ii convegno giuridico nazionale "citta' di udine", udine, 20-22 giugno 1980
Giur. agr. it., an. 27 (1980), fasc. 12, pt. 1, pag. 657-668
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31650; d305301
l' a. ritiene che, in materia di obbligazioni pecuniarie e risarcitorie, debba conservare piena efficacia il principio nominalistico, anche se e' necessario adottare rimedi, come l' indicizzazione, in grado di neutralizzare gli aspetti negativi insiti in tale principio in presenza di una svalutazione inflazionistica di particolare intensita'. limitando lo studio al settore assicurativo, ritiene che debba comunque restar fermo il principio dell' invalicabilita' del massimale, nel quale va compreso il fenomeno della svalutazione. espone poi brevi considerazioni in generale sulla qualificazione del contratto di assicurazione e sul rapporto tra assicurazione e responsabilita' civile, con particolare riguardo al momento dell' insorgenza dell' obbligo dell' assicuratore. si sofferma sulla problematica connessa al ritardo nell' erogazione della prestazione. distingue le ipotesi di vera e propria mora da quella di impossibilita' dell' adempimento per illiquidita' del credito. esamina il problema della mora nel quadro dei rapporti tra danneggiato, debitore da illecito (assicurato) e debitore da contratto (assicuratore). esclude che l' azione diretta del danneggiato contro l' assicuratore implichi la piena parificazione tra debitore da illecito e debitore da contratto. ritiene che l' assicuratore debba rispondere del ritardo nell' erogazione non solo in caso di dolo o colpa grave, ma anche in caso di violazione dell' obbligo di usare la diligenza del buon padre di famiglia, osservando che il suo comportamento va valutato in concreto, nel rispetto del suo diritto di difesa contro le altrui pretese. accenna infine al problema dell' onere della prova della colpa del debitore come elemento fondamentale della mora e ritiene che non spetti al debitore l' onere della prova negativa, ma al creditore l' onere della prova positiva.
art. 1224 c.c. art. 1917 c.c. l. 26 febbraio 1977, n. 39 d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 art. 1277 c.c. l. 24 dicembre 1969, n. 990
Ist. dir. agrario - Univ. FI



Ritorna al menu della banca dati