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| IDG810700034 | |
| 81.07.00034 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| geri vinicio
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| massimale di polizza, svalutazione monetaria, mora dell' assicuratore
della responsabilita' civile
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| relazione al ii convegno giuridico nazionale "citta' di udine",
udine, 20-22 giugno 1980
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| Giur. agr. it., an. 27 (1980), fasc. 12, pt. 1, pag. 657-668
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d31650; d305301
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| l' a. ritiene che, in materia di obbligazioni pecuniarie e
risarcitorie, debba conservare piena efficacia il principio
nominalistico, anche se e' necessario adottare rimedi, come l'
indicizzazione, in grado di neutralizzare gli aspetti negativi insiti
in tale principio in presenza di una svalutazione inflazionistica di
particolare intensita'. limitando lo studio al settore assicurativo,
ritiene che debba comunque restar fermo il principio dell'
invalicabilita' del massimale, nel quale va compreso il fenomeno
della svalutazione. espone poi brevi considerazioni in generale sulla
qualificazione del contratto di assicurazione e sul rapporto tra
assicurazione e responsabilita' civile, con particolare riguardo al
momento dell' insorgenza dell' obbligo dell' assicuratore. si
sofferma sulla problematica connessa al ritardo nell' erogazione
della prestazione. distingue le ipotesi di vera e propria mora da
quella di impossibilita' dell' adempimento per illiquidita' del
credito. esamina il problema della mora nel quadro dei rapporti tra
danneggiato, debitore da illecito (assicurato) e debitore da
contratto (assicuratore). esclude che l' azione diretta del
danneggiato contro l' assicuratore implichi la piena parificazione
tra debitore da illecito e debitore da contratto. ritiene che l'
assicuratore debba rispondere del ritardo nell' erogazione non solo
in caso di dolo o colpa grave, ma anche in caso di violazione dell'
obbligo di usare la diligenza del buon padre di famiglia, osservando
che il suo comportamento va valutato in concreto, nel rispetto del
suo diritto di difesa contro le altrui pretese. accenna infine al
problema dell' onere della prova della colpa del debitore come
elemento fondamentale della mora e ritiene che non spetti al debitore
l' onere della prova negativa, ma al creditore l' onere della prova
positiva.
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| art. 1224 c.c.
art. 1917 c.c.
l. 26 febbraio 1977, n. 39
d.l. 23 dicembre 1976, n. 857
art. 1277 c.c.
l. 24 dicembre 1969, n. 990
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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