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| IDG810700037 | |
| 81.07.00037 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cappiello icilio
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| esclusione della sospensione necessaria del processo nel combinato
confronto degli artt. 295 c.p.c. e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 8
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| nota a cass. sez. i civ. 30 ottobre 1979, n. 5681
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| Giur. agr. it., an. 27 (1980), fasc. 12, pt. 2, pag. 683-684
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d4181; d4002; d91100
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| l' a., aderendo alla sentenza annotata, ritiene che non sussista l'
obbligo di sospensione del processo nel quale dovrebbe trovare
applicazione una norma relativamente alla quale da altro giudice in
altro processo e' stata disposta la rimessione degli atti alla corte
costituzionale per la decisione di una questione di illegittimita'
costituzionale. ogni giudice infatti, secondo l' a., deve decidere
autonomamente della rilevanza della questione, senza essere mai
vincolato dalla decisione degli altri giudici. esclude anche che
possa parlarsi di sospensione facoltativa rimessa alla
discrezionalita' del giudice. essa si tradurrebbe, infatti, in una
dichiarazione tacita di non manifesta infondatezza che non e'
prevista da alcuna norma vigente. ritiene peraltro che, de iure
condendo, sia opportuna l' introduzione di una disposizione che
consenta l' utilizzazione di tale strumento ad evitare l' accumularsi
di ordinanze di rinvio alla corte costituzionale concernenti
questioni identiche. concorda infine con l' affermazione della
manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalita' degli
artt. 2 e 4 legge lombarda sulla caccia con riferimento agli artt.
117 e 119 cost..
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| art. 295 c.p.c.
art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87
art. 3 cost.
art. 2 l.r. lo 2 dicembre 1973, n. 56
art. 4 l.r. lo 2 dicembre 1973, n. 56
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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