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138254
IDG810700037
81.07.00037 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cappiello icilio
esclusione della sospensione necessaria del processo nel combinato confronto degli artt. 295 c.p.c. e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 8
nota a cass. sez. i civ. 30 ottobre 1979, n. 5681
Giur. agr. it., an. 27 (1980), fasc. 12, pt. 2, pag. 683-684
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4181; d4002; d91100
l' a., aderendo alla sentenza annotata, ritiene che non sussista l' obbligo di sospensione del processo nel quale dovrebbe trovare applicazione una norma relativamente alla quale da altro giudice in altro processo e' stata disposta la rimessione degli atti alla corte costituzionale per la decisione di una questione di illegittimita' costituzionale. ogni giudice infatti, secondo l' a., deve decidere autonomamente della rilevanza della questione, senza essere mai vincolato dalla decisione degli altri giudici. esclude anche che possa parlarsi di sospensione facoltativa rimessa alla discrezionalita' del giudice. essa si tradurrebbe, infatti, in una dichiarazione tacita di non manifesta infondatezza che non e' prevista da alcuna norma vigente. ritiene peraltro che, de iure condendo, sia opportuna l' introduzione di una disposizione che consenta l' utilizzazione di tale strumento ad evitare l' accumularsi di ordinanze di rinvio alla corte costituzionale concernenti questioni identiche. concorda infine con l' affermazione della manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalita' degli artt. 2 e 4 legge lombarda sulla caccia con riferimento agli artt. 117 e 119 cost..
art. 295 c.p.c. art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87 art. 3 cost. art. 2 l.r. lo 2 dicembre 1973, n. 56 art. 4 l.r. lo 2 dicembre 1973, n. 56
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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