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138315
IDG810900222
81.09.00222 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
roselli federico
osservazioni sulla costituzione di parte civile per la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento cautelare
osservazioni a cass. sez. iii pen. 2 maggio 1979
Cass. pen., an. 20 (1980), fasc. 9-10, pag. 1387-1388
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51212; d601; d60322
l' a. rileva che la fattispecie concreta esaminata dalla corte ripropone l' arduo quesito se l' azione civile sia ammissibile in sede penale per il risarcimento di qualsiasi danno o solo del danno nascente dalla lesione dell' interesse tipico tutelato. nel caso di specie sottolinea che, trattandosi di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice civile, la sospensione dei lavori edilizi, c' e' il rischio che si arrivi ad un giudicato di condanna al risarcimento d' un danno, che, successivamente sia affermato inesistente in sede civile. auspica pertanto un criterio restrittivo nel valutare l' ammissibilita' della costituzione di parte civile, strettamente connesso all' identificazione dell' interesse tutelato dalla norma penale.
art. 388 comma 2 c.p.
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