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138324
IDG810900238
81.09.00238 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
albamonte adalberto
l' abusivismo edilizio e la fornitura dei servizi pubblici
Riv. pen., an. 106 (1980), fasc. 9, pag. 689-690
d540; d18222
una recente sentenza pretorile ha ritenuto che la somministrazione di energia elettrica ad unita' immobiliari gia' ultimate, ancorche' prive di concessione edilizia, non costituisce reato e non viola l' art. 15 ultimo comma l. 10 del 1977, dovendosi circoscrivere tale divieto alle sole forniture di servizi pubblici, necessarie nella fase di esecuzione delle opere. la ragione di tale conclusione va trovata nella "ratio" del citato art. 15 da cui si evince che l' opera priva di concessione, ove non vi sia la c.d. "sanatoria" edilizia, e' destinata a subire l' intervento repressivo demolitorio previsto dal terzo comma. quanto al comportamento del responsabile dell' arbitraria somministrazione del pubblico servizio, il giudice penale accertera' in concreto se e' possibile configurare un concorso nel reato edilizio eventualmente argomentando sulla norma dell' art. 40 c.p. secondo la quale "non impedire un evento che si ha l' obbligo giuridico d' impedire equivale a cagionarlo".
pret. chioggia 20 maggio 1980 art. 40 c.p. art. 15 l. 28 gennaio 1977, n. 10
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