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138332
IDG810900263
81.09.00263 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
d' avirro antonio
sospensione condizionale e condanne intermedie
Indice pen., an. 14 (1980), fasc. 3, pag. 601-617
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50415
la riforma dell' istituto della sospensione condizionale, operata con l. 220/1974, pur ampliandone la sfera di applicabilita', non consente, indipendentemente dalla natura del reato e dalla pena inflitta, la concessione del beneficio piu' di due volte. cio' non ne pregiudica l' applicazione alla condanna per fatto commesso anteriormente alla sentenza di condanna a pena sospesa. infatti, come per il reato continuato, non si avrebbe un' ulteriore applicazione del beneficio, ma l' automatica estensione del beneficio gia' concesso. l' art. 163 c.p. parla di sentenza di condanna, senza distinguere se per uno solo o per piu' reati, sicche' si deve ammettere l' estensione del beneficio nel caso di condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata con quella gia' sospesa, non superi i limiti dell' art. 163. data poi la correlazione tra l' art. 164 e l' art. 168, che consente la reiterazione del beneficio a vantaggio di chi ne abbia usufruito, pur in presenza di condanna a pena pecuniaria per delitto ovvero a pena detentiva o pecuniaria per contravvenzione non sospesa, nel caso di condanne intermedie a pena non sospesa, deve dedursi che unico ostacolo a nuova concessione della sospensione condizionale e' dato dalla presenza, fra la precedente e la nuova condanna, di una condanna a pena detentiva per delitto. il legislatore infatti pone all' art. 164, quale ostacolo alla concessione del beneficio, la sola condanna a pena detentiva per delitto o per contravvenzione della stessa indole. sarebbe contraddittorio ammettere la reiterazione del beneficio allorche' la prima condanna sospesa sia preceduta da altra a pena pecuniaria (per delitto o contravvenzione) non sospesa, e ritenere la stessa condanna preclusiva della ripetizione del beneficio stesso, se intermedia.
art. 163 c.p. art. 164 c.p. art. 168 c.p. l. 7 giugno 1974, n. 220
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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