| la riforma dell' istituto della sospensione condizionale, operata con
l. 220/1974, pur ampliandone la sfera di applicabilita', non
consente, indipendentemente dalla natura del reato e dalla pena
inflitta, la concessione del beneficio piu' di due volte. cio' non ne
pregiudica l' applicazione alla condanna per fatto commesso
anteriormente alla sentenza di condanna a pena sospesa. infatti, come
per il reato continuato, non si avrebbe un' ulteriore applicazione
del beneficio, ma l' automatica estensione del beneficio gia'
concesso. l' art. 163 c.p. parla di sentenza di condanna, senza
distinguere se per uno solo o per piu' reati, sicche' si deve
ammettere l' estensione del beneficio nel caso di condanna, per
delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata con quella gia'
sospesa, non superi i limiti dell' art. 163. data poi la correlazione
tra l' art. 164 e l' art. 168, che consente la reiterazione del
beneficio a vantaggio di chi ne abbia usufruito, pur in presenza di
condanna a pena pecuniaria per delitto ovvero a pena detentiva o
pecuniaria per contravvenzione non sospesa, nel caso di condanne
intermedie a pena non sospesa, deve dedursi che unico ostacolo a
nuova concessione della sospensione condizionale e' dato dalla
presenza, fra la precedente e la nuova condanna, di una condanna a
pena detentiva per delitto. il legislatore infatti pone all' art.
164, quale ostacolo alla concessione del beneficio, la sola condanna
a pena detentiva per delitto o per contravvenzione della stessa
indole. sarebbe contraddittorio ammettere la reiterazione del
beneficio allorche' la prima condanna sospesa sia preceduta da altra
a pena pecuniaria (per delitto o contravvenzione) non sospesa, e
ritenere la stessa condanna preclusiva della ripetizione del
beneficio stesso, se intermedia.
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