| 138337 | |
| IDG810900271 | |
| 81.09.00271 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| diaz pietro
| |
| danno patrimoniale e non patrimoniale come realta' giuridiche
eterogenee e indipendenza delle correlative azioni risarcitorie
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a ord. pret. torino 27 aprile 1977
| |
| Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 4, pag. 1475-1479
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d601; d5061; d3070; d30706
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| una distinzione del danno tra le specie della patrimonialita' e della
non patrimonialita' sembra travalicare la legge: se l' art. 2059 c.c.
allude alle seconde, l' art. 2043 c.c. tace ogni attributo. invero le
specie del danno sono frutto dell' ordinamento giuridico come insieme
di tipi, come tali, ed esclusivamente in tale ottica, eterogenee. in
questa prospettiva pare corretto il linguaggio giurisprudenziale
denominante forme differenti quelle relative al danno patrimoniale e
non, e traducente tale differenza nella delineazione di autonomi
causa petendi e petitum. l' annotata ordinanza, ritenente l'
ammissibilita' dell' azione civile per danni non patrimoniali anche
se precedentemente sia stata proposta in sede civile azione per danni
patrimoniali, inclina per la diversita' dell' azione risarcitoria dei
due tipi di danni; conseguentemente reputa inoperante la preclusione
di cui all' art. 24 c.p.p.; tale orientamento suppone correttamente
l' eterogeneita' delle due forme di danno, ma appare incongruo nella
traduzione processuale della premessa, il cui riverbero non potrebbe
essere limitato al petitum, bensi' investirebbe la causa petendi sia
per la correlazione funzionale esistente tra il primo e la seconda,
sia perche', variando questa, con la moltiplicazione delle azioni,
muterebbe quello.
| |
| art. 22 c.p.p.
art. 24 c.p.p.
art. 2043 c.c.
art. 2059 c.c.
| |
| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
| |