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138337
IDG810900271
81.09.00271 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
diaz pietro
danno patrimoniale e non patrimoniale come realta' giuridiche eterogenee e indipendenza delle correlative azioni risarcitorie
nota a ord. pret. torino 27 aprile 1977
Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 4, pag. 1475-1479
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d601; d5061; d3070; d30706
una distinzione del danno tra le specie della patrimonialita' e della non patrimonialita' sembra travalicare la legge: se l' art. 2059 c.c. allude alle seconde, l' art. 2043 c.c. tace ogni attributo. invero le specie del danno sono frutto dell' ordinamento giuridico come insieme di tipi, come tali, ed esclusivamente in tale ottica, eterogenee. in questa prospettiva pare corretto il linguaggio giurisprudenziale denominante forme differenti quelle relative al danno patrimoniale e non, e traducente tale differenza nella delineazione di autonomi causa petendi e petitum. l' annotata ordinanza, ritenente l' ammissibilita' dell' azione civile per danni non patrimoniali anche se precedentemente sia stata proposta in sede civile azione per danni patrimoniali, inclina per la diversita' dell' azione risarcitoria dei due tipi di danni; conseguentemente reputa inoperante la preclusione di cui all' art. 24 c.p.p.; tale orientamento suppone correttamente l' eterogeneita' delle due forme di danno, ma appare incongruo nella traduzione processuale della premessa, il cui riverbero non potrebbe essere limitato al petitum, bensi' investirebbe la causa petendi sia per la correlazione funzionale esistente tra il primo e la seconda, sia perche', variando questa, con la moltiplicazione delle azioni, muterebbe quello.
art. 22 c.p.p. art. 24 c.p.p. art. 2043 c.c. art. 2059 c.c.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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