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138338
IDG810900273
81.09.00273 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
giarda angelo
condizioni e limiti di ammissibilita' dell' autodifesa esclusiva della parte civile
nota a app. milano sez. ii 28 maggio 1976 pret. milano sez. ii 13 giugno 1979
Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 4, pag. 1455-1462
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6032; d60354; d4041
il problema dell' ammissibilita' dell' autodifesa esclusiva della parte civile non va imperniato sull' alternativa applicabilita' o non applicabilita' dell' art. 86 c.p.c., sia perche' questo non esaurisce la gamma di situazioni in cui la parte civile (non necessariamente abilitata al patrocinio forense) ritiene di svolgere l' autodifesa, sia per la scorrettezza metodologica di ricorrere ai principi civilisti quando il codice di rito penale gia' risolve in senso chiaramente affermativo (confronta artt. 91 comma 2, 93 comma 1, 124 comma 2 e 126, 132, 407 n. 3 c.p.p., tutti riferenti la difesa tecnica al solo imputato e l' esercizio delle facolta' alla parte o al rappresentante-procuratore speciale della parte civile e non al difensore in quanto tale). la disciplina suscita qualche perplessita', soprattutto di fronte alla obbligatorieta' della difesa tecnica a favore dell' imputato. vieppiu' non sembra rispondere ad alcuno dei canoni di fondo di ogni attivita' giurisdizionale, segnatamente di quello che vuole la parte affiancata da un soggetto che, dotato di una specifica preparazione professionale forense si trovi rispetto al thema decidendum in una posizione di sufficiente distacco emotivo, al fine di garantire l' accertamento della verita' storica. senza contare dell' inadeguatezza della disciplina concernente il patrocinio dei non abbienti.
art. 86 c.p.c. art. 96 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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