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138339
IDG810900274
81.09.00274 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pedrazzi cesare
estorsione mediante minaccia di comportamento omissivo?
nota a cass. sez. ii pen. 13 maggio 1980
Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 4, pag. 1445-1453
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51903; d30640
e' configurabile una minaccia avente ad oggetto un comportamento omissivo? nulla quaestio finche' si minacci l' omissione di un comportamento dovuto, come ad esempio l' inadempimento di un' obbligazione, il mancato soccorso nel contesto dell' art. 593 c.p.. ma quando manchi il supporto di un obbligo di fare? ovviamente l' omissione deve avere natura normativa, ne' basta un' aspettativa extragiuridica: l' aspettativa di un altrui comportamento attivo ha sostanza giuridica, e' un bene giuridico, solo se correlata a un obbligo giuridico di agire. chi non e' tenuto ad adoperarsi non puo' minacciare un male dipendente da se' medesimo, ma solo prospettare l' azione nociva di fattori esterni ed autonomi. nel caso di cui all' annotata sentenza (fattispecie di estorsione tentata del locatore che pretende una somma eccedente l' equo canone) sarebbe stato essenziale il contenuto della minaccia: non stipulare un contratto di locazione o non adempiere un contratto gia' in essere? nel primo caso, mancando un obbligo giuridico di contrarre, estorsione non vi e' certamente, l' alternativa minacciata non essendo causalmente imputabile al proprietario. una minaccia giuridicamente attendibile si potrebbe invece ravvisare non su un inesistente obbligo ex lege, ma ex contractu: sul presupposto di un contratto locativo concluso, come prospettazione da parte del locatore di un ingiustificato inadempimento.
art. 629 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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