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| IDG810900274 | |
| 81.09.00274 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pedrazzi cesare
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| estorsione mediante minaccia di comportamento omissivo?
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| nota a cass. sez. ii pen. 13 maggio 1980
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 4, pag. 1445-1453
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d51903; d30640
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| e' configurabile una minaccia avente ad oggetto un comportamento
omissivo? nulla quaestio finche' si minacci l' omissione di un
comportamento dovuto, come ad esempio l' inadempimento di un'
obbligazione, il mancato soccorso nel contesto dell' art. 593 c.p..
ma quando manchi il supporto di un obbligo di fare? ovviamente l'
omissione deve avere natura normativa, ne' basta un' aspettativa
extragiuridica: l' aspettativa di un altrui comportamento attivo ha
sostanza giuridica, e' un bene giuridico, solo se correlata a un
obbligo giuridico di agire. chi non e' tenuto ad adoperarsi non puo'
minacciare un male dipendente da se' medesimo, ma solo prospettare l'
azione nociva di fattori esterni ed autonomi. nel caso di cui all'
annotata sentenza (fattispecie di estorsione tentata del locatore che
pretende una somma eccedente l' equo canone) sarebbe stato essenziale
il contenuto della minaccia: non stipulare un contratto di locazione
o non adempiere un contratto gia' in essere? nel primo caso, mancando
un obbligo giuridico di contrarre, estorsione non vi e' certamente,
l' alternativa minacciata non essendo causalmente imputabile al
proprietario. una minaccia giuridicamente attendibile si potrebbe
invece ravvisare non su un inesistente obbligo ex lege, ma ex
contractu: sul presupposto di un contratto locativo concluso, come
prospettazione da parte del locatore di un ingiustificato
inadempimento.
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| art. 629 c.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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