| la corte, investita della questione se, una volta intervenuta una
causa estintiva del reato, siano rilevabili in sede di legittimita',
ai fini dell' art. 152 comma 2 c.p.p., eventuali vizi di motivazione
della sentenza impugnata, si e' pronunciata per l' incompatibilita'
del rinvio al giudice di merito. ma, se il comma 1 dell' art. 152 va
interpretato secondo un criterio di economia processuale, il secondo
deve essere riportato al piu' garantistico del favor rei. l'
immediata declaratoria della causa estintiva lascia il posto ad una
pronuncia nel merito con la quale il giudice assolve, quante volte
esista una prova evidente; cioe' tale da non indurre perplessita'
nell' autore della valutazione. l' immediata declaratoria non puo'
percio' vanificare l' obbligo del giudice di verificare l' esistenza
della prova evidente, giustificante una pronuncia piu' favorevole,
dovendo anzi a questa cedere. il significato stesso di evidenza
permette di stabilire la necessita' di un procedimento di
verificazione del giudice, in ordine al giudizio di evidenza, pena un
irrimediabile pregiudizio ad ottenere una pronuncia piu' vantaggiosa.
certo a causa del blocco derivante dalla causa estintiva il giudice
non e' tenuto a ricercare nuovi elementi, ma e' obbligato a
verificare, sulla base dei dati in suo possesso o indicati dallo
stesso imputato, l' esistenza della prova evidente. l' omesso esame
di tali elementi puo' risultare dalla stessa sentenza, la cui
insufficienza o superficialita' dimostrerebbe la mancanza di un
procedimento di verificazione operato dal giudice. la necessaria
verifica della prova evidente e il diritto dell' imputato al giudizio
di merito rappresentano le condizioni fondamentali di applicazione
dell' art. 152 comma 2, l' interesse alla cui applicazione e'
necessario tutelare.
| |