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138340
IDG810900275
81.09.00275 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
kalb luigi
limiti all' immediata declaratoria di una causa di estinzione del reato
nota a cass. sez. v pen. 10 gennaio 1978
Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 4, pag. 1433-1444
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60414; d6352
la corte, investita della questione se, una volta intervenuta una causa estintiva del reato, siano rilevabili in sede di legittimita', ai fini dell' art. 152 comma 2 c.p.p., eventuali vizi di motivazione della sentenza impugnata, si e' pronunciata per l' incompatibilita' del rinvio al giudice di merito. ma, se il comma 1 dell' art. 152 va interpretato secondo un criterio di economia processuale, il secondo deve essere riportato al piu' garantistico del favor rei. l' immediata declaratoria della causa estintiva lascia il posto ad una pronuncia nel merito con la quale il giudice assolve, quante volte esista una prova evidente; cioe' tale da non indurre perplessita' nell' autore della valutazione. l' immediata declaratoria non puo' percio' vanificare l' obbligo del giudice di verificare l' esistenza della prova evidente, giustificante una pronuncia piu' favorevole, dovendo anzi a questa cedere. il significato stesso di evidenza permette di stabilire la necessita' di un procedimento di verificazione del giudice, in ordine al giudizio di evidenza, pena un irrimediabile pregiudizio ad ottenere una pronuncia piu' vantaggiosa. certo a causa del blocco derivante dalla causa estintiva il giudice non e' tenuto a ricercare nuovi elementi, ma e' obbligato a verificare, sulla base dei dati in suo possesso o indicati dallo stesso imputato, l' esistenza della prova evidente. l' omesso esame di tali elementi puo' risultare dalla stessa sentenza, la cui insufficienza o superficialita' dimostrerebbe la mancanza di un procedimento di verificazione operato dal giudice. la necessaria verifica della prova evidente e il diritto dell' imputato al giudizio di merito rappresentano le condizioni fondamentali di applicazione dell' art. 152 comma 2, l' interesse alla cui applicazione e' necessario tutelare.
art. 152 comma 2 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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