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138342
IDG810900278
81.09.00278 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cervetti spriano fernanda
misura di sicurezza immediatamente esecutiva per il prosciolto
nota a c. cost. 5-24 maggio 1980, n. 24
Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 4, pag. 1400-1407
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6331; d6430
il problema centrale riguarda la possibilita' di applicare la normativa prevista dall' art. 205 c.p.p., relativamente all' effetto sospensivo delle impugnazioni, anche nei confronti della sentenza di proscioglimento, cui consegue l' irrogazione delle misure di sicurezza. per altro verso non appare superabile in via interpretativa lo scoglio della immediata eseguibilita' delle misure di sicurezza irrogate con sentenza di proscioglimento, donde la disparita' di trattamento fra prosciolto e rinviato a giudizio in istruzione o anche con sentenza di primo grado. occorre pero' domandarsi se la disparita' di trattamento fra condannato e prosciolto per infermita' mentale violi realmente l' art. 3 cost. o se alla base del diverso trattamento vi siano "necessita' processuali" che limitino la sfera della liberta' giuridica senza interferire con il principio di eguaglianza. a ben vedere risulta preminente, anche sul favor libertatis nei casi di proscioglimento per infermita' mentale, la funzione di sicurezza e di difesa sociale o di "ragionevolezza" la quale consiglia l' immediata applicazione della cautela, venendo in tal modo ad incrinare il principio generale che vorrebbe la immediata esecuzione della sentenza di proscioglimento in vista del ritorno nella societa' del prosciolto.
art. 205 c.p.p. art. 381 comma 2 c.p.p. art. 576 comma 3 c.p.p. art. 3 cost.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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