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138344
IDG810900286
81.09.00286 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pisani mario
immunita' e premi in materia di sinistri della circolazione ferro-tramviaria
Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 4, pag. 1149-1153
d6110; d5351; d51405
con il d.p.r. 575/1980 si stabilisce che il personale addetto all' esercizio delle ferrovie di stato non e' soggetto ad arresto per flagranza nel caso di sinistro configurante ipotesi di reato nel quale sia coinvolto nello svolgimento e a causa delle sue mansioni, sempreche' osservi l' obbligo di non abbandonare il servizio. riprendendo la logica e la sistematica normativa emergente dalle disposizioni riguardanti la circolazione stradale (segnatamente la disciplina premiale di cui all' art. 133 comma 4 d.p.r. 393/1959), il legislatore colloca l' immunita' dall' arresto preventivo, per il caso di flagranza, nel piu' ampio contesto derivante dalla prefigurazione di uno specifico obbligo di non abbandonare il servizio e, inoltre, di uno specifico premio per chi, osservato l' obbligo, si sia reso particolarmente attivo. l' aspetto sostanziale piu' interessante e' rappresentato dalla disposizione di carattere premiale che delinea un' apposita misura o circostanza di diminuzione di pena (riduzione di un terzo) per il personale che, non avendo abbandonato il servizio, presti assistenza con particolare diligenza in caso di incidente.
d.p.r. 4 luglio 1980, n. 575 l. 6 dicembre 1978, n. 835 art. 449 c.p. art. 133 comma 4 d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393 r.d. 5 maggio 1912, n. 1447 l. 25 giugno 1909, n. 372
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