| chiave di volta della materia della correlazione tra accusa e
sentenza applicata in tema di concorso di persone e' il tema della
tipicita' delle possibili fattispecie di concorso. l' a. analizza in
tale prospettiva i c.d. atti di partecipazione. distinzione
essenziale, in quanto rapportante diversita' di fatto ex art. 477
c.p.p., e' quella tra i casi in cui la norma sul concorso svolge una
funzione incriminatrice ex novo e i casi in cui la funzione e'
esclusivamente di disciplina. nella prima ipotesi l' azione e'
originariamente atipica e contiene quale elemento essenziale la
rappresentazione dell' altrui agire, nella seconda la norma di
concorso svolge una funzione di mera disciplina, permette cioe' l'
applicazione a comportamenti di correita', ognuno per se' tipico.
dato l' art. 445 c.p.p., le circostanze sembrerebbero poter essere
contestate supplettivamente e ritenute in sentenza; cio' pero' non
per quelle, quale l' art. 112 n. 2 c.p., che nel caso di
incriminazione ex novo per contestazione, apportano un sistema di
fatti nuovi. cosi' non dovrebbe essere possibile nei casi di
esecuzione frazionata lo scambio delle attribuzioni (istigare,
organizzare, eseguire) dei diversi soggetti. invero sempre, e nel
caso che solo una delle ipotesi di accusa o sentenza sia
plurisoggettiva e l' altra monosoggettiva, e nel caso inverso di
passaggio da una accusa a carattere plurisoggettivo ad una decisione
che ritiene l' esecuzione monosoggettiva del reato da parte di uno
degli imputati, si impone la distinzione tra esplicazione di funzione
incriminatrice ex novo ovvero di mera disciplina, della norma sul
concorso, al fine di individuare, precisando il tema dell' art. 447
c.p.p., momenti di rilevanza del sistema degli atti di partecipazione
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