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138347
IDG810900290
81.09.00290 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
corbi fabrizio
obbligatorieta' dell' azione penale ed esigenze di razionalizzazione del processo
Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 4, pag. 1048-1084
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6000; d68
il principio, vigente nei paesi di common law, della discrezionalita' (amplissima: sul se, come, quando, per che cosa procedere) dell' azione penale e' dato da valutare soprattutto sotto il profilo pratico-economico, per riconsiderare le scelte di rigidita' del rito e della obbligatorieta' dell' azione, non dovendosi escludere la derivazione delle attuali deficienze del sistema, soprattutto il problema della inflazione processuale, proprio da tali scelte. cio' che conta non e' tanto l' alternativa tra il procedere e il non procedere, quanto piuttosto la scelta consapevole tra un sistema processuale rigido ed uno elastico, intendendosi per questo ultimo quel sistema processuale che predispone diverse procedure e diversi riti a seconda delle varie situazioni processuali. a ben vedere margini di discrezionalita' sono anche nel nostro ordinamento, nel momento della formulazione dell' accusa da parte del pubblico ministero, ma tale spazio non e' stato utilizzato, e comunque nel sistema, pei controlli e per i principi di obbligatorieta' e legalita', vanificato; per l' invero, anche fattualmente (si pensi allo svuotamento dei c.d. procedimenti speciali e alla pratica indifferenziazione tra sommaria e formale), possediamo un processo la cui rigidita' di struttura sembra quasi il vero punto di promuovimento dell' azione. rigidita' che, per una malintesa interpretazione dei principi di eguaglianza e di legalita', costa in termini economici e di credibilita', e che costera' ancora di piu' nel nuovo processo quale appare dal progetto preliminare del 1978, tipicamente garantistico, quasi studiato e predisposto per meglio garantire la piu' valida resistenza dell' imputato alla contestazione. l' a. auspica un procedimento alternativo in unico grado, in cui, in casi di accettazione della contestazione, sia disposta l' immediata comparizione dell' imputato al giudice istruttore per un giudizio, magari camerale, sulla misura della pena.
art. 112 cost.
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