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138348
IDG810900291
81.09.00291 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lemmo elio
i procedimenti direttissimi di competenza del pretore
Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 4, pag. 1033-1047
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d625; d6252; d6253
l' esame analitico del procedimento direttissimo disciplinato dagli artt. 502-505 c.p.p. e dalla legislazione speciale consente di distinguere il giudizio immediato del pretore dalla corrispondente figura di competenza degli organi collegiali, e di individuarne le caratteristiche rispetto al procedimento pretorile ordinario. sotto tale ultimo riflesso il rito speciale, se nulla aggiunge alle anomalie che derivano ai poteri inquisitori esercitati nel dibattimento dal pretore, contempla un' ipotesi di attivazione della giurisdizione del pubblico ministero estranea alla forma ordinaria. la distinzione dal giudizio immediato di fronte agli organi collegiali e' data, oltre che dall' art. 435 comma 3 c.p.p., prevedente una deroga al principio del doppio grado di giurisdizione non ipotizzabile rispetto al giudizio pretorile, dal fatto che mentre in quei procedimenti il pubblico ministero e' obbligato a richiedere la contestazione per il reato commesso in udienza pena l' impossibilita' a procedere con tale rito, nel procedimento pretorile l' iniziativa del rappresentante del pubblico ministero non ha carattere esclusivo e l' inerzia di detto organo non esonera il pretore dall' obbligo di procedere.
art. 435 c.p.p. art. 502 c.p.p. art. 503 c.p.p. art. 504 c.p.p. art. 505 c.p.p. art. 436 c.p.p. art. 445 c.p.p. art. 446 c.p.p. art. 456 c.p.p. art. 477 c.p.p. l. 14 ottobre 1974, n. 220 art. 35 l. 18 aprile 1975, n. 110 art. 17 l. 22 maggio 1975, n. 152
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