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138349
IDG810900292
81.09.00292 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pisapia gian domenico
la perizia criminologica e le sue prospettive di realizzazione
Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 4, pag. 1015-1032
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d61423; d59
il codice penale del 1930 ha dato notevole rilievo alla considerazione della personalita' dell' imputato, dedicando un intero titolo al 'reo' e soprattutto con il porre i parametri criminologici di cui all' art. 133 c.p.. senonche' il codice di procedura penale ha escluso, con l' art. 314 comma 2, le perizie psicologiche, peraltro nella pratica generalmente accettate sia pur con il travestimento formale di perizia psichiatrica. il progetto preliminare del nuovo codice di rito ha ribaltato, con gli artt. 209 comma 2 e 212, il contenuto dell' attuale art. 314. la perizia criminologica, a differenza di quella psicologica o psichiatrica, non si limita a stabilire la capacita' di intendere e volere, ma tiene in conto quei fattori ambientali che collocano esattamente quella singola manifestazione delittuosa in una determinata struttura sociale; essa ha necessariamente carattere interdisciplinare, e quindi normalmente collegiale, ed e' volta a rendere al giudice, perito dei periti, preziosi elementi ai fini dell' individuazione del trattamento. quanto al momento in cui debba essere svolta, si e' preferito lasciare al giudice di primo grado la possibilita' di disporre con ordinanza la sospensione della decisione finale in attesa dell' esito della perizia criminologica, dopo di che, emessa la sentenza, eventualmente unitamente a questa sarebbe impugnabile. de jure condendo, sarebbe preferibile rinviare la valutazione completa della personalita' dell' imputato a un momento successivo all' accertamento del fatto.
art. 314 comma 2 c.p.p. art. 133 c.p. l. delega 3 aprile 1974, n. 108
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