| il codice penale del 1930 ha dato notevole rilievo alla
considerazione della personalita' dell' imputato, dedicando un intero
titolo al 'reo' e soprattutto con il porre i parametri criminologici
di cui all' art. 133 c.p.. senonche' il codice di procedura penale ha
escluso, con l' art. 314 comma 2, le perizie psicologiche, peraltro
nella pratica generalmente accettate sia pur con il travestimento
formale di perizia psichiatrica. il progetto preliminare del nuovo
codice di rito ha ribaltato, con gli artt. 209 comma 2 e 212, il
contenuto dell' attuale art. 314. la perizia criminologica, a
differenza di quella psicologica o psichiatrica, non si limita a
stabilire la capacita' di intendere e volere, ma tiene in conto quei
fattori ambientali che collocano esattamente quella singola
manifestazione delittuosa in una determinata struttura sociale; essa
ha necessariamente carattere interdisciplinare, e quindi normalmente
collegiale, ed e' volta a rendere al giudice, perito dei periti,
preziosi elementi ai fini dell' individuazione del trattamento.
quanto al momento in cui debba essere svolta, si e' preferito
lasciare al giudice di primo grado la possibilita' di disporre con
ordinanza la sospensione della decisione finale in attesa dell' esito
della perizia criminologica, dopo di che, emessa la sentenza,
eventualmente unitamente a questa sarebbe impugnabile. de jure
condendo, sarebbe preferibile rinviare la valutazione completa della
personalita' dell' imputato a un momento successivo all' accertamento
del fatto.
| |