| l' a. rileva in primo luogo le gravi lacune esistenti nell'
intervento legislativo nel settore dell' energia: disorganicita'
delle varie leggi, mancanza di un disegno unitario a livello di
programmazione, mancanza di una precisa definizione delle competenze
e controlli meramente repressivi. l' a. compie poi un' analisi della
giurisprudenza in materia. da questa non emergono dati confortanti.
probabilmente anche a causa della rilevata caoticita' della
legislazione le pronunce giurisprudenziali sono scarse; non se ne
riscontrano in materia di raffinerie, di centrali termoelettriche, di
industrie siderurgiche, ne' in materia di motorizzazione civile per
quanto attiene all' inquinamento che ne deriva. anche la c.d. legge
antismog (l. 3 luglio 1966, n. 615) che aveva segnato una tappa
importante nel settore, ha visto poche applicazioni a livello
giudiziale. da segnalare, invece, 1 la giurisprudenza riguardante le
cave, i depositi di olii minerali, i distributori di carburante. in
tema di acque, dopo l' introduzione della l. 10 maggio 1976, n. 319,
l' orientamento della giurisprudenza si fa piu' definito. il primo
effetto della legge e' stato, in certo senso, negativo: in forza
dell' art. 25 numerosi procedimenti penali contro l' inquinamento
sono stati chiusi in cassazione con la formula "perche' il fatto non
costituisce reato". copiosa e' la giurisprudenza relativa al rapporto
tra la nuova legge e la precedente normativa. rileva ancora l' a.
come un notevole sforzo di adeguamento a nuove esigenze si noti nella
giurisprudenza relativa all' inquinamento da rumore (art. 659 c.p.).
riguardo al problema dell' energia nucleare sono da segnalare
sentenze relative al reato di omessa denuncia di materiale
radioattivo, all' impiego di macchine emananti radiazioni ionizzanti,
alla protezione sanitaria del lavoratore. la giurisprudenza e'
intervenuta attivamente in tema di tutela del suolo, gravi sono in
questo campo i problemi relativi allo smaltimento dei rifiuti. l' a.
conclude affermando che le carenze legislative si riflettono
inevitabilmente sulla giurisprudenza, ma che un contributo piu'
incisivo di questa puo' comunque prospettarsi; a tal fine elementi
positivi potrebbero essere costituiti dalla concessione della
legittimazione processuale a nuovi soggetti e organismi portatori di
interessi collettivi e dalla creazione di uno speciale archivio,
presso il centro di documentazione elettronica presso la corte di
cassazione, su "ecologia e territorio" che raccolga tutta la
normativa anche secondaria in materia.
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