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| IDG811200328 | |
| 81.12.00328 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| santaniello giuseppe
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| ecologia costiera e balneazione: limiti di competenza, di
responsabilita' e di intervento dell' autorita' amministrativa e
giudiziaria
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| Impr. amb. pubbl. amm., an. 6 (1979), fasc. 1, pt. 1, pag. 18-32
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d13000
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| l' a. mette in evidenza che sui beni del demanio marittimo vengono a
confluire una molteplicita' di interessi. cio' pone la necessita' di
individuare con chiarezza i poteri e le responsabilita'
rispettivamente dell' autorita' amministrativa e di quella
giudiziaria, ai fini della composizione degli stessi. in relazione
alle fruizioni della proprieta' collettiva marittima si pongono due
esigenze, talvolta confliggenti: da una parte quella delle
generalita' di cittadini pel l' uso pubblico del mare, dall' altra
quella degli operatori turistici, in relazione alla emergente
potenzialita' economica e produttiva del mare. l' a. nota come per la
utilizzazione ai fini turistico-balneari sia necessario apprestare
strumenti giuridici piu' idonei che non il regime concessorio,
utilizzabile finche' l' uso particolare costituisce effettivamente un
uso eccezionale. su questa ampia problematica si innesta poi il
problema della salvaguardia dell' equilibrio ecologico, in relazione
all' art. 32 cost. a norma del quale, secondo l' a. il tema della
salute va tutelato assicurando al cittadino la libera esplicazione
della personalita' in un ambiente sano. si impone pertanto la
posizione di una normativa organica che disciplini unitariamente la
disponibilita' e l' uso del demanio marittimo, la regolazione degli
scarichi ed inquinamenti, la difesa del mare. un primo passo in
questo senso si puo' rinvenire nella legge 10/5/1976 n. 319 che
esattamente individua nella disciplina degli affacci e delle
immissioni in mare uno dei punti fondamentali per la salvaguardia
della fascia costiera. per quanto riguarda infine il riparto delle
competenze, l' autore rileva come le funzioni amministrative in
materia di ecologia siano state attribuite alle regioni, che
divengono pertanto il centro programmatico ed operativo dell' intera
politica di gestione delle acque riguardo agli interventi dell'
autorita' giudiziaria. l' a. segnala infine come la legge merli sia
imperniata su una disciplina di tipo preventivo piuttosto che
repressivo: tale carattere, mentre da un lato manifesta la tendenza
verso modelli nuovi miranti ad evitare determinati eventi attraverso
l' incentivazione dei programmi promozionali, dall' altro denuncia le
difficolta' nella tipizzazione di illeciti connessi alle attivita'
incidenti su beni collettivi.
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| art. 32 cost.
l. 10 maggio 1976, n. 319
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| Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze
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