| l' a. analizza l' istituto della liquidazione coatta amministrativa e
i rapporti di questa con la procedura fallimentare. l' a. evidenzia
in primo luogo l' importanza della l. 5 febbraio 1934 n. 391,
relativa la messa in liquidazione delle imprese cui l' i.r.i.
partecipi con oltre la meta' del capitale: questa si pone come
strumento di controllo da parte dello stato sulle attivita'
imprenditoriali. e' infatti l' organismo pubblico a decidere sulla
cessazione dell' impresa o sulla sua continuazione se questa soddisfi
finalita' non strettamente economiche. l' iniziativa dei creditori
diviene irrilevante e la loro tutela avviene in via del tutto
strumentale. nonostante il tenore dell' art. 5 l. cit. negli anni
successivi alla legge si venne anche affermando l' idea della
prevalenza della procedura amministrativa, rispetto a quella
fallimentare, quantomeno riguardo la sostituibilita' della prima
rispetto alla seconda gia' iniziata. questa tendenza sembra esser
confermata dalla l. fall. (r.d. 16 marzo 1942, n. 267). l' a. esamina
la disciplina contenuta in tale provvedimento normativo, ed in
particolare l' art. 2 in relazione all' art. 5 r.d.l. 15 giugno 1933,
n. 859, e rileva altresi' la difficolta' di coordinazione tra quest'
ultima norma e l' art. 196 l. fall.. per le imprese per cui e'
prevista la sottoposizione alla procedura speciale con esclusione del
fallimento, l' atto con cui si inizia la procedura si qualifica, nota
l' a. come discrezionale per cui questo potra' essere eventualmente
impugnato dai creditori soltanto di fronte al giudice amministrativo.
anche da cio' si deduce come la liquidazione coatta amministrativa
miri principalmente alla salvaguardia dell' intersse pubblico. cio'
e' ulteriormente dimostrato dall' analisi dei presupposti della
liquidazione coatta amministrativa desumibili dall' art. 195 l.f..
nonostante questi caratteri, l' attuale struttura della liquidazione
coatta amministrativa si dimostra, conclude l' a., inadeguata
rispetto alle esigenze dell' odierna economia. infatti si avverte
sempre piu' l' esigenza di procedure che tendano non alla mera
eliminazione dal mercato di imprese deficitarie, ma alla loro
eventuale ristrutturazione e riconversione. solo cosi' infatti
possono spiegarsi le procedure, di natura del tutto atipica, adottate
in sede di liquidazione dell' e.g.a.m.. nell' ottica di un
ripensamento sulla procedura in esame sono comunque da tenere
presenti le utilizzazioni di questa, ampiamente positive, fatte nel
settore della liquidazione delle aziende di credito.
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