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138355
IDG811200330
81.12.00330 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di lorenzo antonia
liquidazione coatta amministrativa e leggi speciali: dall' i.r.i. all' e.g.a.m.
Impr. amb. pubbl. amm., an. 6 (1979), fasc. 2, pt. 1, pag. 129-148
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31302; d14254
l' a. analizza l' istituto della liquidazione coatta amministrativa e i rapporti di questa con la procedura fallimentare. l' a. evidenzia in primo luogo l' importanza della l. 5 febbraio 1934 n. 391, relativa la messa in liquidazione delle imprese cui l' i.r.i. partecipi con oltre la meta' del capitale: questa si pone come strumento di controllo da parte dello stato sulle attivita' imprenditoriali. e' infatti l' organismo pubblico a decidere sulla cessazione dell' impresa o sulla sua continuazione se questa soddisfi finalita' non strettamente economiche. l' iniziativa dei creditori diviene irrilevante e la loro tutela avviene in via del tutto strumentale. nonostante il tenore dell' art. 5 l. cit. negli anni successivi alla legge si venne anche affermando l' idea della prevalenza della procedura amministrativa, rispetto a quella fallimentare, quantomeno riguardo la sostituibilita' della prima rispetto alla seconda gia' iniziata. questa tendenza sembra esser confermata dalla l. fall. (r.d. 16 marzo 1942, n. 267). l' a. esamina la disciplina contenuta in tale provvedimento normativo, ed in particolare l' art. 2 in relazione all' art. 5 r.d.l. 15 giugno 1933, n. 859, e rileva altresi' la difficolta' di coordinazione tra quest' ultima norma e l' art. 196 l. fall.. per le imprese per cui e' prevista la sottoposizione alla procedura speciale con esclusione del fallimento, l' atto con cui si inizia la procedura si qualifica, nota l' a. come discrezionale per cui questo potra' essere eventualmente impugnato dai creditori soltanto di fronte al giudice amministrativo. anche da cio' si deduce come la liquidazione coatta amministrativa miri principalmente alla salvaguardia dell' intersse pubblico. cio' e' ulteriormente dimostrato dall' analisi dei presupposti della liquidazione coatta amministrativa desumibili dall' art. 195 l.f.. nonostante questi caratteri, l' attuale struttura della liquidazione coatta amministrativa si dimostra, conclude l' a., inadeguata rispetto alle esigenze dell' odierna economia. infatti si avverte sempre piu' l' esigenza di procedure che tendano non alla mera eliminazione dal mercato di imprese deficitarie, ma alla loro eventuale ristrutturazione e riconversione. solo cosi' infatti possono spiegarsi le procedure, di natura del tutto atipica, adottate in sede di liquidazione dell' e.g.a.m.. nell' ottica di un ripensamento sulla procedura in esame sono comunque da tenere presenti le utilizzazioni di questa, ampiamente positive, fatte nel settore della liquidazione delle aziende di credito.
l. 5 febbraio 1934, n. 391 art. 195 l. fall. art. 196 l. fall. art. 5 r.d.l. 15 giugno 1933, n. 859
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