| premesso che con la sentenza annotata il giudice amministrativo si e'
pronunciato, tra l' altro, sul trattamento previdenziale ed
assistenziale nell' ipotesi di legittimo cumulo di impieghi pubblici,
l' a. prende lo spunto da tale sentenza per l' esame dei riflessi
previdenziali ed assistenziali del rapporto controverso, ponendo in
evidenza come nella regolamentazione dei diversi tipi di pubblico
impiego viga, per principio generale, il divieto di cumulo tra due o
piu' distinti rapporti, mentre l' ammissione costituisce l' eccezione
dovendo essere prevista dalla legge o dal regolamento organico ed in
ogni caso autorizzata dall' amministrazione di appartenenza,
distingue poi dal cumulo legittimo due istituti affini quali il c.d.
comando ed il c.d. interinato, rilevando che, nel momento in cui
legittimamente si cumulano due impieghi nel medesimo soggetto,
sorgono precisi diritti e doveri sia in capo al dipendente che all'
amministrazione, mentre sotto il profilo retributivo vige in materia
il principio di falcidia della paga base, mentre per le voci di
trattamento economico diverse dalla paga base non puo' parlarsi di
falcidia, ma di incumulabilita'. procede infine a definire il regime
previdenziale degli impieghi cumulati, per poi concludere rilevando
la necessita' di un riordino organico delle norme disciplinanti il
cumulo di impieghi su basi del piu' profondo rispetto del principio
di uguaglianza dei lavoratori e dei loro diritti pensionistici.
| |