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138368
IDG811200344
81.12.00344 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
volpe francesco paolo
aree demaniali: appunti in margine ai poteri comunali in ordine alla localizzazione e installazione degli stabilimenti balneari
Cons. Stato, an. 31 (1980), fasc. 4, pt. 2, pag. 657-667
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d13000; d1822; d18222; d18227
premesso un quadro normativo generale relativo alla problematica relativa alle attribuzioni della autorita' marittima e di quella comunale di tema di costruzioni sul demanio marittimo, l' a. si sofferma sull' interpretazione dell' art. 81 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, affermando che tale norma, nonostante le espressioni ivi usate, si riferisce unicamente alle opere dello stato o comunque di interesse statale. non puo' risultare percio' tacitamente abrogato l' art. 4 comma 2 l. 28 gennaio 1977 n. 10, ne' tantomeno l' art. 15 comma 13 della stessa legge. rimane pero', pur dopo l' introduzione della l. cit. il problema della delimitazione di competenza delle autorita' suddette riguardo l' adozione dei provvedimenti repressivi nel caso di abuso edilizio perpetrato sul demanio marittimo. in relazione all' art. 15, comma 13 l. n. 10, l' a. afferma che il potere di confisca non spetta al comune, bensi' all' ente pubblico proprietario del suolo, con la conseguenza della conservazione a quest' ultimo della proprieta' sia dell' area, sia dell' opera. il provvedimento di confisca sara' peraltro condizionato al fatto che l' opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistico-ambientali e che questa possa convertirsi utilmente alla funzione demaniale. in caso manchino tali condizioni, potra' essere ordinato il provvedimento di demolizione o da parte dell' autorita' statale, o da parte di quella comunale. ribadita la necessita' di concessione edilizia per le opere da eseguirsi sul demanio, marittimo, chiaramente emergente in primo luogo dall' art. 10 l. 765, l' a. si sofferma sul problema della definizione della natura delle strutture che nel periodo estivo vengono installate sui lidi del mare per la balneazione e le attivita' connesse. tali opere, quali ad esempio le cabine balneari, non hanno, secondo l' a. carattere di precarieta'; non possono cioe' vedersi semplicemente come manufatti destinati a soddisfare bisogni contingenti. la loro installazione, viene a trasformare in modo notevole, anche se intermittente, l' area scoperta preesistente, ed essa percio' richiede la preventiva valutazione della autorita' comunale, valutazione che si attua attraverso lo strumento della concessione edilizia.
art. 10 l. 1967, n. 765 art. 81 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 art. 15 comma 13 l. 28 gennaio 1977, n. 10 0art. 15 comma 14 l. 28 gennaio 1977, n. 10
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