| premesso un quadro normativo generale relativo alla problematica
relativa alle attribuzioni della autorita' marittima e di quella
comunale di tema di costruzioni sul demanio marittimo, l' a. si
sofferma sull' interpretazione dell' art. 81 d.p.r. 24 luglio 1977,
n. 616, affermando che tale norma, nonostante le espressioni ivi
usate, si riferisce unicamente alle opere dello stato o comunque di
interesse statale. non puo' risultare percio' tacitamente abrogato l'
art. 4 comma 2 l. 28 gennaio 1977 n. 10, ne' tantomeno l' art. 15
comma 13 della stessa legge. rimane pero', pur dopo l' introduzione
della l. cit. il problema della delimitazione di competenza delle
autorita' suddette riguardo l' adozione dei provvedimenti repressivi
nel caso di abuso edilizio perpetrato sul demanio marittimo. in
relazione all' art. 15, comma 13 l. n. 10, l' a. afferma che il
potere di confisca non spetta al comune, bensi' all' ente pubblico
proprietario del suolo, con la conseguenza della conservazione a
quest' ultimo della proprieta' sia dell' area, sia dell' opera. il
provvedimento di confisca sara' peraltro condizionato al fatto che l'
opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistico-ambientali e
che questa possa convertirsi utilmente alla funzione demaniale. in
caso manchino tali condizioni, potra' essere ordinato il
provvedimento di demolizione o da parte dell' autorita' statale, o da
parte di quella comunale. ribadita la necessita' di concessione
edilizia per le opere da eseguirsi sul demanio, marittimo,
chiaramente emergente in primo luogo dall' art. 10 l. 765, l' a. si
sofferma sul problema della definizione della natura delle strutture
che nel periodo estivo vengono installate sui lidi del mare per la
balneazione e le attivita' connesse. tali opere, quali ad esempio le
cabine balneari, non hanno, secondo l' a. carattere di precarieta';
non possono cioe' vedersi semplicemente come manufatti destinati a
soddisfare bisogni contingenti. la loro installazione, viene a
trasformare in modo notevole, anche se intermittente, l' area
scoperta preesistente, ed essa percio' richiede la preventiva
valutazione della autorita' comunale, valutazione che si attua
attraverso lo strumento della concessione edilizia.
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