| premesse alcune considerazioni sulla enucleazione e delimitazione
della categoria "altri enti locali" sui quali si deve esplicare il
controllo dei comitati regionali all' uopo istituiti in base all'
art. 130 cost., e circa le norme che regolano la materia, l' a.
rileva come la categoria degli enti locali comprenda, in senso ampio,
sia gli enti territoriali, sia quelli non territoriali, e fra questi
ultimi anche gli enti dipendenti (o strumentali) delle regioni.
afferma che nulla esclude che lo stato possa assoggettare con proprie
leggi anche altri enti locali al regime dei controlli oggi vigenti
per comuni, province e loro consorzi, modificando l' attuale assetto
istituito dall' art. 13 del d.p.r. n. 616/1977. rileva, altresi',
come il vigente ordinamento consenta, invece, di far rientrare nell'
ambito delle competenze regionali il controllo di quegli enti non
territoriali, che operano nell' ambito locale nelle materie di cui
all' art. 117 cost. inoltre, poiche' la stessa azione amministrativa
della regione e' soggetta al controllo previsto dall' art. 135 cost.,
l' a. si chiede se debba rientrare in siffatto controllo anche l'
azione amministrativa "di controllo" sugli enti dipendenti,
esaminando le soluzioni che possono essere fornite al quesito, ed in
particolare quella del doppio grado di controllo sostenuta dal
consiglio di stato. conclude osservando che, stante la complessita'
delle forme in cui si sostanzia l' attivita' di controllo delle
regioni sugli enti locali, sarebbe opportuno un intervento
legislativo al fine di omogeneizzare le varie tipologie del controllo
stesso.
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