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138373
IDG810600633
81.06.00633 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
franchi giuseppe
giurisdizione fallimentare
nota a cass. sez. un. civ. 14 giugno 1980, n. 3796
Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 12, pt. 1a, pag. 1851-1854
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31311; d40217
nel caso esaminato dalla sentenza un imprenditore commerciale chiama in giudizio una societa' con sede in francia perche' a sua volta sia dichiarata fallita in italia; in sede di regolamento la corte di cassazione sostiene che l' art. 9 l. fall., nella parte in cui consente che l' imprenditore commerciale con sede principale all' estero sia dichiarato fallito in italia, non si applica perche' derogato dall' art. 20 della conv. italo-francese 3 giugno 1930 sull' esecuzione delle sentenze civili e commerciali. l' a. osserva che la soluzione da dare alla stregua dell' art. 9 e' questa: esiste la giurisdizione italiana per il fallimento dell' imprenditore di qualsiasi nazionalita' con sede dell' impresa in italia; la facolta' di dichiarare fallito un diverso imprenditore e' condizionata dall' esistenza in italia di un' attivita' organizzata mediante una sede secondaria o una filiale, dall' esistenza in italia di beni e crediti del fallendo, ed infine da una situazione di convenienza da apprezzarsi discrezionalmente. resta in ogni caso auspicabile una disciplina comunitaria del fallimento.
art. 9 l. fall. art. 20 conv. italia-francia 3 giugno 1930 (esecuzione sentenze civili e commerciali)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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