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138405
IDG810601108
81.06.01108 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gherro sandro
l' esecutivita' nell' ordinamento italiano delle sentenze ecclesiastiche di nullita' matrimoniale e la "nova causae propositio" ex can. 1903 cod. iur. can.
nota a cass. sez. i civ. 1 luglio 1978, n. 3280
Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 10, pt. 1a, pag. 1565-1574
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d94615; d4390; d9244
l' a., concordando con la sentenza annotata, ritiene ininfluente la riapertura della procedura canonica sulla base di nuovi e gravi documenti e argomenti (can. 1903 c. iur. can.) per fondare l' istanza della parte convenuta di sospendere ex art. 295 c.p.c. il procedimento per ottenere l' esecutivita' nell' ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica di nullita' matrimoniale. i tribunali dello stato infatti non possono dare rilevanza alle procedure ecclesiastiche di nullita' se non per il tramite del previo decreto della segnatura apostolica. l' a. da ultimo affronta anche l' ipotesi che la sospensione venga richiesta dalla segnatura apostolica.
can. 1903 c. iur. can. art. 295 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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