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| IDG810600657 | |
| 81.06.00657 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| bonilini giovanni
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| sulla qualificazione giuridica del rapporto di brokeraggio
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| nota a cass. 29 maggio 1980, n. 3531
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| Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 10, pt. 1, pag. 2162-2174
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| d3179; d316
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| la massima annotata dichiara che il broker, mettendo in relazione un
assicurando ed un assicuratore per la conclusione di un contratto di
assicurazione e' un mediatore, sicche' non e' preclusa la
possibilita' di utilizzare per la sua disciplina giuridica, le stesse
norme dettate per quel contratto tipico. secondo l' a. la
sovrapposizione della s.c. e' troppo riduttiva ed insufficiente: il
rapporto di brokeraggio e' un rapporto complesso al quale non si
attaglia lo schema e la normativa della mediazione. infatti tale
complesso rapporto puo' essere distinto in tre sottostanti rapporti:
tra broker e assicurando, tra broker e assicuratore, tra assicurando
e assicuratore. il primo rapporto puo' essere qualificato come
prestazione d' opera intellettuale, regolata dagli artt. 2229 e ss.
c.c.. il secondo rapporto puo' essere assimilato ad una mediazione
"atipica", detta unilaterale o fiduciaria, in quanto il broker non si
limita a mettere in relazione assicurando e assicuratore, ma si
attiva per la tutela della parte che gli ha conferito l' incarico. il
terzo rapporto si puo' infine qualificare come un semplice contratto
di assicurazione, specificato semmai dalla presenza e dal ruolo del
broker che ne cura l' esecuzione. sulla base di queste argomentazioni
si definisce il rapporto di brokeraggio un contratto misto di
prestazione d' opera intellettuale e di mediazione fiduciaria: tale
fattispecie va regolata con la teoria della combinazione delle norme
dei tipi legali interessati.
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| art. 1754 c.c.
art. 1755 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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