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Documento


138407
IDG810600657
81.06.00657 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bonilini giovanni
sulla qualificazione giuridica del rapporto di brokeraggio
nota a cass. 29 maggio 1980, n. 3531
Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 10, pt. 1, pag. 2162-2174
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d3179; d316
la massima annotata dichiara che il broker, mettendo in relazione un assicurando ed un assicuratore per la conclusione di un contratto di assicurazione e' un mediatore, sicche' non e' preclusa la possibilita' di utilizzare per la sua disciplina giuridica, le stesse norme dettate per quel contratto tipico. secondo l' a. la sovrapposizione della s.c. e' troppo riduttiva ed insufficiente: il rapporto di brokeraggio e' un rapporto complesso al quale non si attaglia lo schema e la normativa della mediazione. infatti tale complesso rapporto puo' essere distinto in tre sottostanti rapporti: tra broker e assicurando, tra broker e assicuratore, tra assicurando e assicuratore. il primo rapporto puo' essere qualificato come prestazione d' opera intellettuale, regolata dagli artt. 2229 e ss. c.c.. il secondo rapporto puo' essere assimilato ad una mediazione "atipica", detta unilaterale o fiduciaria, in quanto il broker non si limita a mettere in relazione assicurando e assicuratore, ma si attiva per la tutela della parte che gli ha conferito l' incarico. il terzo rapporto si puo' infine qualificare come un semplice contratto di assicurazione, specificato semmai dalla presenza e dal ruolo del broker che ne cura l' esecuzione. sulla base di queste argomentazioni si definisce il rapporto di brokeraggio un contratto misto di prestazione d' opera intellettuale e di mediazione fiduciaria: tale fattispecie va regolata con la teoria della combinazione delle norme dei tipi legali interessati.
art. 1754 c.c. art. 1755 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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