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138408
IDG810600661
81.06.00661 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
caputo eduardo
la mancata audizione del fallito e le sue conseguenze nel procedimento in atto
nota a cass. 30 ottobre 1979, n. 5684
Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 10, pt. 1, pag. 2280-2283
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d31317
la massima annotata dichiara che nel giudizio d' opposizione alla dichiarazione di fallimento il giudice d' appello, il quale rilevi che si e' proceduto alla declatoria di inammissibilita' della proposta di concordato preventivo, ed alla conseguente dichiarazione di fallimento, senza la preventiva convocazione del debitore in camera di consiglio, non puo' pronunciare sul merito dell' opposizione, ma deve rimettere gli atti al tribunale fallimentare in sede camerale, essendosi verificata in quella sede la violazione dei diritti della parte, che ha reso nulli tutti gli atti successivi. l' a. considera negativamente tale sentenza, in quanto il giudizio di opposizione al fallimento tende solo a verificare l' esistenza dei presupposti della procedura concorsuale, ed e' quindi inammissibile ogni pronuncia diversa dalla conferma o dalla revoca dell' intervenuto fallimento. inoltre rileva che i casi di remissione al primo giudice sono tassativi, e che quello in esame non e' riconducibile ad alcune delle ipotesi previste negli artt. 353-354 c.p.c., con il che non si avrebbe nemmeno un adeguato fondamento normativo alla decisione annotata.
art. 354 c.p.c. art. 15 l. fall. art. 16 l. fall. art. 18 l. fall. art. 19 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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