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| IDG810600661 | |
| 81.06.00661 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| caputo eduardo
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| la mancata audizione del fallito e le sue conseguenze nel
procedimento in atto
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| nota a cass. 30 ottobre 1979, n. 5684
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| Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 10, pt. 1, pag. 2280-2283
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| d31317
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| la massima annotata dichiara che nel giudizio d' opposizione alla
dichiarazione di fallimento il giudice d' appello, il quale rilevi
che si e' proceduto alla declatoria di inammissibilita' della
proposta di concordato preventivo, ed alla conseguente dichiarazione
di fallimento, senza la preventiva convocazione del debitore in
camera di consiglio, non puo' pronunciare sul merito dell'
opposizione, ma deve rimettere gli atti al tribunale fallimentare in
sede camerale, essendosi verificata in quella sede la violazione dei
diritti della parte, che ha reso nulli tutti gli atti successivi. l'
a. considera negativamente tale sentenza, in quanto il giudizio di
opposizione al fallimento tende solo a verificare l' esistenza dei
presupposti della procedura concorsuale, ed e' quindi inammissibile
ogni pronuncia diversa dalla conferma o dalla revoca dell'
intervenuto fallimento. inoltre rileva che i casi di remissione al
primo giudice sono tassativi, e che quello in esame non e'
riconducibile ad alcune delle ipotesi previste negli artt. 353-354
c.p.c., con il che non si avrebbe nemmeno un adeguato fondamento
normativo alla decisione annotata.
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| art. 354 c.p.c.
art. 15 l. fall.
art. 16 l. fall.
art. 18 l. fall.
art. 19 l. fall.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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