| individuata la lacuna determinata, dalla sentenza n. 131/1979 della
corte costituzionale, nella disciplina della pena pecuniaria, l' a.
esamina criticamente il capo iv del testo unificato approvato il 31
luglio 1980 dal comitato ristretto della commissione giustizia della
camera dei deputati, delle proposte di legge nn. 363, 441, 367
contenente una nuova regolamentazione della pena pecuniaria.
introdotto, come opportuno criterio di quantificazione, il
riferimento alle condizioni economiche del reo, il progetto presenta
gravi storture in relazione alla sospensione condizionale: poiche' il
ragguaglio viene operato in rapporto alla somma complessivamente
determinata e questa dipende anche dalle condizioni economiche del
reo, ne segue che per reati di pari gravita' commessi da soggetti di
diverso reddito, la sospensione sara' ammissibile o preclusa in
dipendenza del fatto che il condannato sia piu' o meno ricco. l'
indistinguibilita' tra i parametri, pur opportuni, della gravita' del
caso e della capacita' economica del reo, rappresenta uno dei vizi
capitali della pena pecuniaria entro limiti fissi. l' alternativita'
solo parziale delle sanzioni sussidiarie, della liberta' controllata
e del lavoro libero, induce a ulteriori considerazioni critiche circa
la congruita' e ragionevolezza di un trattamento fortemente
differenziato a seconda che la condanna superi o meno il milione di
lire. assai dubbia infine la previsione di una sanzione detentiva per
la fraudolenta inadempienza, che non esclude un bis in idem lato
sensu inteso: il condannato fraudolentemente inadempiente soggiace in
ogni caso alla conversione, che e' relativa a sua volta alla mancata
esecuzione.
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