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138423
IDG810601070
81.06.01070 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
triola roberto
sul preteso obbligo del coltivatore che ha esercitato il diritto di prelazione di rimborsare il prezzo pagato dal terzo al quale il fondo sia stato successivamente venduto
osservazioni a cass. sez. iii 16 settembre 1980, n. 5270
Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 1, pt. 1, pag. 85
d91611
la pronuncia in epigrafe dichiara che la vendita del fondo, compiuta dal proprietario successivamente all' esercizio del diritto di prelazione da parte del coltivatore, ed in pendenza del termine per il pagamento del prezzo, e' inefficace nei confronti del coltivatore, il quale pero', per ottenere la declaratoria di tale inefficacia, deve rimborsare al terzo il prezzo da questi pagato nel termine previsto dalla l. 8 gennaio 1979 n. 2, applicabile analogicamente. l' a. non condivide le conclusioni di tale sentenza, in quanto l' obbligo del coltivatore riscattante di rimborsare al terzo il prezzo da questi pagato trova il suo logico fondamento in un atto negoziale (dichiarazione di riscatto), il quale opera la sostituzione del coltivatore al terzo nel contratto da questi stipulato col concedente. nel caso di doppia alienazione, invece, il coltivatore, gia' diventato proprietario del fondo per effetto dell' esercizio della prelazione, si limita a far accertare l' inefficacia del secondo trasferimento: manca, cioe', un atto negoziale idoneo a far nascere l' obbligo del coltivatore di rimborsare al terzo il prezzo da questi pagato al concedente. la diversita' delle due fattispecie esclude cosi' ogni estensione analogica alla seconda ipotesi della disciplina prevista per la prima.
art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590 l. 8 gennaio 1979, n. 2 art. 7 l. 14 agosto 1971, n. 817
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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