| 138423 | |
| IDG810601070 | |
| 81.06.01070 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| triola roberto
| |
| sul preteso obbligo del coltivatore che ha esercitato il diritto di
prelazione di rimborsare il prezzo pagato dal terzo al quale il fondo
sia stato successivamente venduto
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| osservazioni a cass. sez. iii 16 settembre 1980, n. 5270
| |
| Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 1, pt. 1, pag. 85
| |
| | |
| d91611
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| la pronuncia in epigrafe dichiara che la vendita del fondo, compiuta
dal proprietario successivamente all' esercizio del diritto di
prelazione da parte del coltivatore, ed in pendenza del termine per
il pagamento del prezzo, e' inefficace nei confronti del coltivatore,
il quale pero', per ottenere la declaratoria di tale inefficacia,
deve rimborsare al terzo il prezzo da questi pagato nel termine
previsto dalla l. 8 gennaio 1979 n. 2, applicabile analogicamente. l'
a. non condivide le conclusioni di tale sentenza, in quanto l'
obbligo del coltivatore riscattante di rimborsare al terzo il prezzo
da questi pagato trova il suo logico fondamento in un atto negoziale
(dichiarazione di riscatto), il quale opera la sostituzione del
coltivatore al terzo nel contratto da questi stipulato col
concedente. nel caso di doppia alienazione, invece, il coltivatore,
gia' diventato proprietario del fondo per effetto dell' esercizio
della prelazione, si limita a far accertare l' inefficacia del
secondo trasferimento: manca, cioe', un atto negoziale idoneo a far
nascere l' obbligo del coltivatore di rimborsare al terzo il prezzo
da questi pagato al concedente. la diversita' delle due fattispecie
esclude cosi' ogni estensione analogica alla seconda ipotesi della
disciplina prevista per la prima.
| |
| art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590
l. 8 gennaio 1979, n. 2
art. 7 l. 14 agosto 1971, n. 817
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |